Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 25-05-2011, n. 20883

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Aiello Maria Donatella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di L’Aquila dichiarava non doversi procedere nei confronti di G.R.Q. per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p., contestati come commessi in danno di L.M. il (OMISSIS), in quanto estinti per morte della persona offesa.

Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine al proscioglimento dell’imputato, osservando che il decesso della persona offesa estingue il diritto di remissione della querela ma non produce alcun effetto estintivo del reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. La morte della persona offesa non costituisce evidentemente causa di estinzione o di improcedibilità del reato.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Giudice di Pace di L’Aquila per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di L’Aquila per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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