Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-09-2011, n. 19805

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

Il Gruppo Editoriale L’Espresso, Ma.Ez. e C.P. appellarono la sentenza del tribunale di Bologna che li aveva condannati in solido al pagamento della somma di circa 10mila/00 Euro in favore di G.A. a titolo di risarcimento del danno da lesione della sua identità personale conseguente alla pubblicazione di alcuni articoli giornalistici che avrebbero – secondo quanto opinato dal giudice di prime cure – potuto ingenerare il sospetto che l’attore, all’epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, svolgesse all’interno del proprio ufficio un’attività di commercio di olio.

La corte di appello felsinea accolse in toto l’impugnazione, ritenendo che gli articoli in discorso si fossero limitati a chiarire quanto esattamente accaduto, e cioè che l’appellato aveva in realtà venduto alcune lattine di olio – proveniente da un’azienda gestita da suoi familiari – all’interno del suo ufficio, e per questo aveva ricevuto una missiva del procuratore capo che lo invitava ad astenersi da tale comportamento.

La sentenza è stata impugnata dal G. con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli appellanti.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Il motivo (al di là della sua patente infondatezza nel merito, tendendo esso, del tutto illegittimamente, ad una revisione di fatti e circostanze ormai definitivamente e correttamente accertati dal giudice territoriale con motivazione del tutto scevra dai vizi logico- giuridici oggi lamentati) è inammissibile in rito.

Nonostante la sua ampia estensione (dal f. 8 al f. 48 del ricorso) e le non poche ridondanze argomentative, non è dato rinvenire, in seno ad esso, il pur indispensabile momento di sintesi espositiva che, in via del tutto autosufficiente,contenga la chiara indicazione (e consenta al giudice di legittimità la chiara comprensione) del fatto controverso, e ciò in spregio a quello che, in subiecta materia, può ormai essere considerato ius reception presso questa corte regolatrice in tema di applicazione ed interpretazione dell’art. 366 bis c.p.c. quando la denuncia del vizio sia riferita all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sulla sintesi necessaria per l’esame del denunciato vizio di motivazione da parte della Corte, difatti, le stesse sezioni unite hanno specificato (Cass. ss.uu. 20603/07) l’esatta portata del sintagma "chiara indicazione del fatto controverso" in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: la relativa censura deve contenere, cioè, un momento di sintesi (specularmente omologo a quello richiesto per il quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, senza che se ne renda necessaria alcuna lettura e alcuna interpretazione etero-integrata attraverso la ricostruzione del fatto merce il riferimento ad altre parti del motivo.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Il motivo si. conclude con il seguente quesito dì diritto: Dica la Suprema Corte che la sentenza della corte di appello di Bologna ha violato l’art. 2691 c.c. nella parte in cui ha affermato che spettava al dott. G. provare che l’intervista pubblicata dal quotidiano "La Repubblica" il 28.11.1997 era stata falsamente rilasciata quando, all’opposto, era onere del giornalista intervistatore C. fornire la prova positiva dell’effettuazione dell’intervista pubblicata. E ciò in quanto il dott. G. – avendo fatto valere in giudizio il diritto al risarcimento del danno alla propria identità personale e alla propria immagine, che assumeva essere stato prodotto anche mediante la pubblicazione di tale intervista che il G. medesimo affermava di non aver rilasciato – doveva limitarsi a provare l’avvenuta pubblicazione dell’intervista, la lesività del contenuto della stessa dei diritti alla propria identità personale e all’immagine nonchè la smentita dell’intervista fatta in una delle forma consentite dall’ordinamento giuridico, tra le quali rientrava la contestazione dell’autenticità dell’intervista fatta in sede di citazione a giudizio.

Il quesito (prima ancora che palesemente infondato nel merito, non avendo in alcun modo la corte felsinea posto a fondamento della propria decisione la pretesa inversione dell’onere della prova circa l’esistenza o meno dell’intervista de qua, quanto piuttosto ritenuto provato il fatto sul piano storico alla luce di altri elementi acquisiti al processo, come emerge da una attenta lettura della perspicua ed esauriente motivazione del giudice territoriale) è patentemente inammissibile in rito. Costituisce, difatti, ius receptum presso questa corte regolatrice il principio di diritto secondo il quale il quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica unitaria (e non, come nella specie, frammentata o frazionata) della questione, onde consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, e non solo con riguardo alla fattispecie concreta sì come rappresentata dal ricorrente. Ne consegue (Cass. 19-2-2009, n. 4044) che il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, ma deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto; non senza considerare, ancora, che le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che (come nella specie) già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice. La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione, onde, va ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo.

Il quesito formulato all’esito dell’illustrazione del secondo motivo di ricorso è del tutto alieno dal rispettare tali presupposti.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *