Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 25-05-2011, n. 20928 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva annullata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari in data 14.8.2010, limitatamente all’applicazione nei confronti di D.L. della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di cocaina e hashish, operante nelle province di (OMISSIS) fino al (OMISSIS), commesso collaborando con P.P. nella custodia, nel trasporto e nel taglio delle sostanze stupefacenti e nel recupero di somme di denaro dagli acquirenti, e di detenzione nello stesso periodo di diversi quantitativi delle predette sostanze.

La decisione era fondata sulla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari in considerazione del decorso dal tempo dall’ultimo dei fatti specifici attribuiti al D., risalente all’ottobre del (OMISSIS), del carattere datato ed aspecifico dei precedenti penali del predetto e del ruolo discontinuo e non di primo piano ricoperto dall’indagato nel contesto associativo.

Il ricorrente deduce violazione di legge nella mancata considerazione della presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, e contraddittorietà della motivazione laddove svaluta il ruolo del D. a fronte dell’affermazione della sussistenza di gravi indizi in ordine al reato associativo, implicante il riconoscimento della stabilità del relativo legame, ed attribuisce rilievo decisivo al tempo trascorso dai fatti non valutandone l’effettiva portata rispetto alla gravità dei fatti ed alla persistente operatività del gruppo facente capo al P..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va premesso che il decorso del tempo non può assumere di per sè rilevanza determinante ai fini del superamento della richiamata presunzione normativa; occorre invero che allo stesso si aggiungano ulteriori elementi dimostrativi della irreversibile recisione dei legami dell’indagato con l’organizzazione criminosa, che ben possono protrarsi anche in periodi in cui non risulti il compimento di condotte materiali riconducigli all’attività dell’organizzazione stessa (Sez. 2, n.21106 del 27.4.2006, imp. Guerini, Rv.234657).

Nel caso di specie, dal solo fatto che l’associazione criminosa non abbia proseguito la sua attività successivamente all’ottobre del (OMISSIS), data di commissione dell’ultimo dei reati-fine contestati al D., non possono trarsi indicazioni positive su una dissociazione dell’indagato dal sodalizio criminoso. Neppure è rilevante che all’indagato sia attribuita la sola condotta di partecipazione all’associazione, rispetto alla quale la normativa prevede la piena funzionalità della presunzione; ed irrilevante è altresì la natura dei precedenti penali del D., in nessun modo significativa ai fini della prova dell’interruzione dei rapporti con l’associazione delittuosa.

Per contro, la conclusione adottata dal Tribunale contrasta, in termini che nella motivazione rimangono irrisolti, con il riconoscimento dell’apporto del D. ad un’associazione criminosa la cui operatività persisteva fino all’intervento giudiziario.

Il provvedimento impugnato presenta in conclusione profili di manifesta illogicità che ne impongono l’annullamento con rinvio per un nuovo esame che tenga conto dei principi enunciati.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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