Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 25-05-2011, n. 20927 Falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze in data 25.10.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di A.M., P.V., D.G., C. L. e D.R. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416 c.p. commesso partecipando ad un’associazione attiva dalla fine del (OMISSIS) con un gruppo albanese diretto da S.F. e S.A. ed in (OMISSIS) con un gruppo salernitano diretto da B.C. e Co.Al. e finalizzata al riciclaggio in (OMISSIS) di macchine operatrici e veicoli oggetto di furto in Italia, in particolare operando il D. ed il C. per conto del B. nella realizzazione di furti ed altri reati commessi nell’ambito dell’associazione, il P. e D. nella contraffazione dei dati identificativi dei veicoli e nella disponibilità delle loro officine, il P. altresì nel reperire false documentazioni e l’ A. quale collaboratore del B. nel mettere a disposizione le sue ditte di autotrasporto e nel mantenere i contatti con personaggi albanesi, reato aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, dal fine di agevolare le organizzazioni camorristiche di cui facevano parte il B., l’ A. e il Co.; ed inoltre quanto al D. per i reati di furto di un escavatore in (OMISSIS) e di estorsione commessa in danno della società proprietaria del mezzo con la richiesta il 29.12.2009 di una somma di denaro per il recupero del veicolo, quanto P. e al D. per i reati di appropriazione indebita e falsificazioni dei documenti di un autocarro e un’autovettura il (OMISSIS), quanto ancora al P. ed al D. per reati di contraffazione di documenti amministrativi di veicoli e quanto all’ A. per reati di furto e riciclaggio.

La sussistenza dei gravi indizi per i fatti di cui sopra veniva affermata sulla base delle dichiarazioni del collaboratore L. A. e dei riscontri costituiti dalle dichiarazioni degli altri collaboratori G.F., A.G. e Z. S. e dal rinvenimento nella scheda dell’utenza cellulare del L. dei numeri telefonici di diversi associati.

2. Con un primo motivo di ricorso nell’interesse dell’ A. si deduce violazione di legge in relazione all’utilizzazione per la decisione dei risultati delle perquisizioni di cui si riferiva in una nota informativa fatta pervenire dal pubblico ministero alle ore 14 del 17.11.2010, e quindi successivamente alla discussione.

3. Motivi dedotti in tutti i ricorsi hanno ad oggetto la sussistenza dei gravi indizi e denunciano violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto fondata su dichiarazioni accusatorie del L. delle quali si rileva la genericità e la mancanza di riscontri individualizzanti. I ricorsi evidenziano poi in particolare per l’ A. l’inidoneità a costituire riscontro delle dichiarazioni del G., anch’esse generiche e, contraddittorie nell’asserita affiliazione del B. e dell’ A. a gruppi criminosi rivali, e l’omessa valutazione dell’attendibilità intrinseca dei dichiaranti e della sussistenza dei reati-fine; per il P. ed il D. l’omessa motivazione sulla sussistenza del vincolo associativo; per il C. l’omesso esame della documentazione prodotta dalla difesa sull’autorizzazione del C. allo svolgimento di attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare a lavorare, ritenuta incompatibile con il coinvolgimento nell’associazione criminosa; e per il D. l’omessa valutazione delle dichiarazioni dell’indagato su equivoci in cui sarebbe incorso il L. nella sua identificazione e, comunque, sull’inidoneità del concorso nel furto commesso in (OMISSIS) a costituire elemento indicativo di partecipazione all’associazione.

4. Motivi dedotti in tutti i ricorsi vertono altresì sulla configurabilità dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ravvisata dal Tribunale nella presenza, nel gruppo salernitano dell’associazione, di soggetti legati ad organizzazioni camorristiche, quali il B., il G. e lo stesso A., e nell’aver dette organizzazioni posto a disposizione dell’associazione in esame uomini e mezzi per favorire le loro attività nell’interscambio con il gruppo albanese.

Nel ricorso presentato nell’interesse dell’ A. si deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova nel riferimento a dichiarazioni del G. sull’affiliazione dell’ A. alla camorra che non troverebbero riscontro in quelle del L., i cui richiami alla messa a disposizione di persone e mezzi da parte delle organizzazioni camorristiche venivano collocati in interrogatori del dichiarante indicati con date diverse da quelle risultanti dagli atti, rispetto alla contestazione dell’aggravante nella forma soggettiva dell’agevolazione dell’attività dell’associazione camorristica, come tale ravvisabile solo nei confronti delle persone in capo alle quali tale finalità sia accertata.

Nei ricorsi presentati nell’interesse del D., del C. e del D. si deduce violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione in quanto apoditticamente affermativa del contributo degli indagati all’associazione camorristica.

In mancanza di elementi indicativi del ricorso a metodi intimidatori di tipo mafioso e della volontà di agevolazione dell’attività di associazioni camorristiche.

Nel ricorso presentato nell’interesse del P. si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla compatibilità dell’aggravante con il delitto di cui all’art. 416 c.p..

5. Taluni motivi di ricorso riguardano infine la sussistenza delle esigenze cautelari.

Nel ricorso presentato nell’interesse del P. si deduce violazione di legge e vizio motivazionale per la genericità della motivazione del provvedimento impugnato nei suoi riferimenti alla ramificazione territoriale dell’associazione, alle modalità dei fatti ed alla personalità degli indagati in quanto elementi non specificamente riferibili alla persona dell’indagato.

Nel ricorso presentato nell’interesse del D. si deduce mancanza ed illogicità della motivazione per l’omessa valutazione dell’incensuratezza dell’indagato, del suo inserimento in un nucleo familiare, dell’assenza di collegamenti con gli altri indagati e dei chiarimenti forniti dal D. sui rapporti con il B. e sulla cessazione degli stessi.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso presentato nell’interesse dell’ A. relativamente all’utilizzazione per la decisione dei risultati delle perquisizioni, non acquisiti nel corso dell’udienza di riesame, è infondato.

E’ ben vero che la nota informativa in cui si riferiva di detti risultati veniva fatta pervenire dal pubblico ministero al Tribunale successivamente alla discussione del riesame. Ma lo stesso ricorrente ammette che, come del resto risulta evidente dall’esame del provvedimento impugnato, il contenuto della nota non veniva assolutamente utilizzato per la posizione dell’ A., considerato oltretutto che la perquisizione eseguita nei confronti del predetto aveva esito negativo. Nè risulta, diversamente da quanto oggi sostenuto dal difensore dell’indagato e come si vedrà in seguito, che gli elementi in esame siano stati anche solo indirettamente valutati a sostegno della conclusione in termini di sussistenza di gravi indizi a carico dell’ A. per la partecipazione all’associazione criminosa.

2. Sono altresì infondati i motivi dedotti in ordine alla sussistenza dei gravi indizi a carico dei ricorrenti; a proposito dei quali va preliminarmente osservato che la censura di genericità della dichiarazioni accusatorie del L. non è condivisibile alla luce dei riscontri specifici che di seguito saranno evidenziati.

2.1. Congruamente motivato è in primo luogo l’impugnato provvedimento con riguardo alla posizione dell’ A..

La motivazione non presenta in particolare manifeste illogicità laddove attribuisce valore di riscontro, per le dichiarazioni accusatorie del L., al riferito episodio nel quale l’ A. cooperava con il B. nel recupero di una macchina operatrice in (OMISSIS), in quanto indicativo, pur nella sua singolarità, del ruolo collaborativo assunto dal ricorrente; e laddove rinviene ulteriori elementi di convalida dell’attendibilità del L. nelle dichiarazioni con le quali il G. confermava l’inserimento dell’ A. nel settore criminoso dei furti di veicoli e macchine operatrici, significativamente corrispondente all’oggetto dell’attività dell’associazione di cui si discute in questa sede. Nè aspetti di insanabile contraddittorietà si evidenziano nel riferimento del G. all’appartenenza del B. e dell’ A. a gruppi camorristici rivali, circostanza non ostativa di collaborazioni in ambiti delinquenziali specifici e collaterali rispetto a quelli dei gruppi in questione.

Non sono infine ravvisabili carenze motivazionali rispetto ai reati- fine ascritti all’ A., valutati nel riferimento della riconosciuta gravità indiziaria, sulla base degli elementi appena indicati, alla concreta operatività dell’associazione.

2.2. Analoga coerenza è da riconoscersi nella motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla posizione del P..

Non si individuano in particolare vizi di manifesta illogicità nell’attribuzione del significato di riscontro, per le dichiarazioni del L., alla accertata conoscenza fra questi ed il P. ed allo svolgimento di una conversazione telefonica fra lo S. e il condagato Si. che collocava questi ultimi nella zona di (OMISSIS) in cui si trovava la carrozzeria del P., nonchè al rinvenimento in possesso dello S. di un’annotazione con l’indirizzo ed il numero telefonico del P.. Ed implicita nel percorso argomentativo dell’ordinanza oggetto di ricorso è la rilevanza della stabile disponibilità della carrozzeria dell’indagato ai fini della sussistenza della partecipazione ad un’associazione dedita al furto ed al riciclaggio di veicoli.

2.3. Aspetti di illogicità non si ravvisano neppure nella trattazione della posizione del D., ed in particolare nell’essere state le dichiarazioni del L. riscontrate sul punto dall’effettiva presenza nella zona di (OMISSIS) di una carrozzeria gestita dall’indagato; dovendosi ritenere implicitamente disatteso il rilievo difensivo riproposto in questa sede in ordine alla chiusura di tale attività commerciale nel 2008, rispetto ad un’associazione criminosa operativa dal 2006. Ed anche in questo caso non può ritenersi la motivazione carente rispetto alla sussistenza del vincolo associativo in capo ad un soggetto che si è ritenuto raggiunto da gravi indizi in ordine alla messa a disposizione di una carrozzeria in favore di un’associazione attiva nella realizzazione di illeciti su veicoli.

2.4. Anche per la posizione del C. il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato. La produzione difensiva dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore in data 4.12.2008, con la quale il C. veniva autorizzato in regime di detenzione domiciliare a lavorare come autista per la società di Se.Do., moglie di B.C., della quale il ricorrente lamenta l’omessa considerazione quale elemento a favore dell’indagato, si pone in realtà in linea con l’argomentazione dell’ordinanza oggetto di ricorso laddove la stessa attribuisce rilievo di riscontro all’aver il L. indicato per l’appunto il C. quale soggetto che cooperava con il B. pur essendo sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione in carcere; nè sono ravvisabili profili di illogicità o di contraddittorietà nel non essere stata ritenuta detta condizione incompatibile con l’adesione all’associazione, in effetti non impedita dai controlli pertinenti alla misura. Coerente con questa prospettiva, e con le caratteristiche operative del reato associativo per il quale si procede, è del resto la motivazione del provvedimento nell’indicare quale ulteriore riscontro il rinvenimento in possesso del C. del certificato di conformità di un escavatore.

2.5. Esente da censure di illogicità è infine la motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla posizione del D..

La stessa è invero congrua nel ritenere le dichiarazioni del L. riscontrate dal coinvolgimento del D. nella vicenda relativa al furto commesso in (OMISSIS) ed alla conseguente condotta estorsiva, nonchè dal rinvenimento in possesso dell’indagato di fatture relative ad utenze cellulari nella disponibilità del B.. Irrilevante è il riferimento del ricorrente all’errore nel quale il L. sarebbe incorso indicando il D. come cognato del B., nel momento in cui si ammette che comunque il D. frequentava quest’ultimo in quanto cugino della compagna, vicino di casa e collaboratore dello stesso B. quale autista; il che non esclude la significatività confifrrnativa della dimostrata conoscenza, da parte del L., di tali legami, e della stessa sussistenza di un rapporto di collaborazione fra l’indagato ed il B..

La valenza indiziaria di questi elementi rispetto al reato associativo costituisce infine aspetto valutato nel provvedimento nell’ambito del generale richiamo alla significatività a questi fini delle modalità esecutive dei reati, comprendente un giudizio di significatività in tal senso della partecipazione del D. al furto di un mezzo meccanico e ad un’attività estorsiva fondata sulla restituzione del mezzo.

3, Infondati sono ancora i motivi di ricorso relativi alla configurabilità dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Le censure avanzate con ricorsi presentati nell’interesse del D., del D. e del C. in ordine alla mancata indicazione di elementi a sostegno della configurabilità della fattispecie aggravatrice non hanno in primo luogo fondamento in presenza di una motivazione che coerentemente individua detti elementi nella significativa presenza, in ruoli anche apicali dell’associazione di cui si discute, di soggetti appartenenti ad organizzazioni camorristiche; presenza alla quale non è illogico attribuire il senso di un interesse di dette organizzazioni all’attività dell’associazione in esame nel particolare settore del riciclaggio di veicoli di provenienza delittuosa, in collaborazione con il ramo albanese del sodalizio.

La natura oggettiva dell’aggravante, in quanto riguardante una modalità della condotta (Sez. 6, n.19802 del 22.1.2009, imp. Napolitano, Rv.244261), esclude altresì nella specie l’illogicità di un’argomentazione che, sulla base del pregnante coinvolgimento nell’associazione in esame di soggetti affiliati a gruppi camorristici, estende la ravvisabilìtà dell’aggravante agli associati ritenendo gli stessi consapevoli di detta finalità operativa.

I rilievi contenuti nel ricorso presentato nell’interesse dell’ A. non evidenziano poi incongruenze apprezzabili, considerato che i riferimenti del L. alla messa a disposizione di persone e mezzi da parte di organizzazioni camorristiche e del G. all’affiliazione dell’indagato a dette organizzazioni vengono nella motivazione coerentemente integrati nella loro convergenza sulla significativa presenza dell’indagato nell’associazione; nè può attribuirsi consistenza alla mera indicazione, per gli interrogatori del L. riferiti nel provvedimento impugnato, di date diverse da quelle risultanti agli atti.

Infondata è infine la censura del ricorso presentato nell’interesse del P. in ordine all’omessa motivazione sulla compatibilità dell’aggravante con il reato di cui all’art. 416 c.p., a fronte dei principi affermati da questa Corte sull’assenza di ragioni contrarie (Sez. 1. N. 16883 del 13.4.2010, imp. Stellato, Rv.246753).

4. Sono infine infondati i motivi di ricorso relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari; in ordine ai quali va preliminarmente osservato che la ritenuta ravvisabilità dell’aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 comporta l’operatività della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

Nessun elemento valutabile ai fini del superamento di detta presunzione è invero indicato nel ricorso presentato nell’interesse del P., che si limita a criticare la argomentazioni del provvedimento impugnato in ordine alle caratteristiche fatti ed alla personalità degli indagati. Quanto ai rilievi avanzati per il D., gli elementi di cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione, relativi alle condizioni personali dell’indagato, sono evidentemente inidonei a dimostrare l’interruzione dei legami con l’ambiente criminoso in quanto coevi agli stessi; nè siffatta efficacia può essere attribuita al generico riferimento alla cessazione del rapporto con il B.. L’irrilevanza di detti elementi esclude pertanto il denunciato vizio motivazionale.

I ricorsi devono quindi essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Considerato che il C. risulta dagli atti sottoposto ora alla misura degli arresti domiciliari, e che analoga situazione è stata comunicata all’odierna udienza dalla difesa del P., la comunicazione di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, deve essere disposta limitatamente agli altri ricorrenti.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, per A., D. e D..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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