Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 25-05-2011, n. 20926

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino in data 11.8.2010, con la quale veniva respinta la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di M.N. per il reato di cui all’art. 648 ter c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, commesso fino al (OMISSIS) fornendo a S.C., S.F. e D. S.M., per l’acquisizione del 43,86% del capitale sociale della s.r.l. Parco degli Ulivi di Amelia, denaro proveniente dal patrimonio di M.P., già a capo dell’omonima cosca ‘ndranghetista originaria di (OMISSIS) ed operativa in (OMISSIS); per il reato di cui all’art. 648 bis c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, commesso fino al (OMISSIS) occultando la provenienza delittuosa di terreni in (OMISSIS), acquistati con proventi di attività di traffico di stupefacenti e sequestri di persona riferibili a M.P., fittiziamente intestati alla s.r.l.

Green Farm; e per il reato di cui all’art. 648 ter c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, commesso dal (OMISSIS) investendo denaro proveniente dalle descritte attività criminose di M. P. nell’acquisto della s.r.l. Camerino 98 di (OMISSIS).

La sussistenza dei gravi indizi a carico dell’indagato era in particolare ritenuta sulla base delle dichiarazioni del collaboratore M.R. e degli elementi di riscontro emergenti da intercettazioni telefoniche ed ambientali, dall’annotazione in un’agenda di S.C. del numero di un’utenza telefonica di (OMISSIS) associata a M.N. e dalla partecipazione societaria di quest’ultimo nella Camerino 98. 2. Il ricorrente deduce:

2.1. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi a carico dell’indagato, denunciando il carattere apparente di detta motivazione nel richiamare dichiarazioni di M.R. che evidenzierebbero meri sospetti sul coinvolgimento di M.N. nella gestione del patrimonio di M.P., la non significatività dei contenuti delle intercettazioni e della partecipazione societaria dell’indagato e la mancata valutazione delle condizioni personali del predetto, incensurato, laureato e residente in luogo lontano da quelli di radicamento degli interessi familiari;

2.2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando la mancata considerazione a questi fini delle descritte condizioni personali dell’indagato e la valorizzazione per contro di dati non rilevanti quali la dichiarazione dell’indagato di estraneità alle attività criminali dei familiari, illogicamente assunta a dimostrazione della sua fedeltà all’incarico di custodire i proventi illeciti di questi ultimi, e l’intestazione a M.N. di un conto corrente bancario in (OMISSIS), acceso in anni lontani e privo di movimenti finanziari significativi.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili.

Detti motivi ripropongono invero in questa sede censure avanzate contro il provvedimento reiettivo di una richiesta di revoca della misura cautelare, e fondate non su elementi sopravvenuti rispetto a quelli esaminati nel provvedimento applicativo della misura, ma su una mera critica degli argomenti posti a sostegno di detto provvedimento; il che non consente in questa sede l’esame di tali censure, precluso da giudicato cautelare costituitosi sugli argomenti di cui sopra (Sez. 6, n.5374 del 25.10.2002, imp. Ricceri, Rv.223654;

Sez. 5, n.43068 del 13.10.2009, imp. Bosi, Rv.245092).

I motivi si risolvono peraltro in rilievi di merito comunque non consentiti sulla valutazione in tema di gravità indiziaria dei contenuti delle dichiarazioni di M.R., delle conversazioni intercettate e degli ulteriori elementi documentali indicati nel provvedimento impugnato, e in tema di esigenze cautelari delle dichiarazioni dell’indagato e dei rapporti bancari facenti capo allo stesso, in ordine ai quali il provvedimento impugnato motiva dettagliatamente; nonchè, per entrambi i temi, in censure manifestamente infondate in ordine alla mancata valutazione di elementi quali le condizioni personali dell’indagato ed il preteso distacco dagli interessi dei familiari, a fronte degli specifici riferimenti del provvedimento impugnato a dati viceversa indicativi di consapevolezza e coinvolgimento in tali interessi.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *