Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-09-2011, n. 19802 Concorso di colpa del danneggiato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La G. acquistò merce presso uno degli espositori presenti alla Exposavona 2000, versando un acconto sul prezzo definitivo. La merce non le fu consegnata e risultò che il venditore, non più reperibile, non era iscritto alla Camera di Commercio, aveva fornito una partita IVA appartenente a ditta fallita ed aveva truffato altri compratori. La G. agì dunque per il risarcimento del danno contro la Pubblicitalia, che aveva organizzato l’esposizione in questione.

Il primo giudice respinse la domanda con sentenza poi riformata dalla Corte d’appello di Genova, che ha condannato la Pubblicitalia.

Quest’ultima propone ricorso per cassazione attraverso tre motivi.

Risponde con controricorso la G.. Il collegio ha disposto che sia redatta sentenza semplificata.
Motivi della decisione

Il primo motivo (violazione di legge) sostiene che non sussisterebbe la prova degli elementi essenziali della responsabilità risarcitoria.

Il secondo motivo (violazione di legge) sostiene che il giudice avrebbe dovuto fare applicazione della disposizione dell’art. 1227 c.c., comma 2.

Il terzo motivo censura la sentenza in ordine alle medesime questioni, sotto il profilo del vizio della motivazione. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

La sentenza, attraverso l’esame delle dichiarazioni rese dallo stesso titolare della Pubblicitalia, accerta che l’iscrizione delle ditte partecipanti alla manifestazione era avvenuta senza alcun controllo sui dati dalle stesse comunicati, mentre una condotta normalmente diligente avrebbe imposto l’esibizione e la verifica del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, della partita IVA e di quant’altro fosse necessario ad attestare l’esistenza e la titolarità della ditta.

Si tratta di una statuizione immune da vizi logici e giuridici, che regge alle censure formulate dalla ricorrente. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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