Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 25-05-2011, n. 20881 Fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Lucera in data 14.12.2000, con la quale D.M. D. veniva condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui alla L. Fall., art. 216, commesso quale titolare dell’omonima ditta individuale, dichiarata fallita il (OMISSIS), omettendo la tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri delle fatture e tenendo in maniera incompleta il registro dei beni ammortizzabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

La responsabilità dell’imputato era ritenuta in base alla considerazione, per l’ipotesi contestata, del dolo generico, e della presenza di elementi di fatto i quali escludevano che l’omissione fosse dovuta a mera negligenza.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. inutilizzabilità del verbale dell’interrogatorio reso dall’imputato alla polizia giudiziaria il 24.11.1995 per la mancanza di delega del pubblico ministero e l’essere stato il relativo verbale acquisito nonostante il difensore si fosse opposto alla rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante;

2.2. violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, contestando il presupposto della sufficienza del dolo generico e rilevando la presenza di elementi contrastanti con la ravvisabilità del fine di impedire la ricostruzione contabile e recare pregiudizio ai creditori.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita inutilizzabilità del verbale dell’interrogatorio reso dall’imputato alla polizia giudiziaria è inammissibile. Il ricorrente ripropone infatti genericamente la doglianza a fronte dei precisi ed esaustivi riferimenti della sentenza impugnata all’esistenza agli atti della delega alla polizia giudiziaria per l’assunzione dell’interrogatorio dell’imputato, prodotta all’udienza dibattimentale del 3.2.1997, ed all’essere stato il relativo verbale formalmente acquisito dopo la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del collegio giudicante ed a seguito della reiterazione da parte del pubblico ministero della richiesta di esame dell’imputato e della scelta di quest’ultimo di avvalersi della facoltà di non sottoporsi all’atto.

2. Inammissibile è altresì il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato. Lo stesso di fonda invero sul presupposto della necessaria presenza, nell’elemento psicologico del reato, del fine di impedire la ricostruzione contabile e recare pregiudizio ai creditori; argomento manifestamente infondato a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale detto elemento psicologico, nell’ipotesi contestata nel caso di specie, ha natura di dolo generico e non richiede tale finalizzazione della condotta, essendo sufficiente che l’autore del reato agisca con la consapevolezza che una determinata tenuta della contabilità possa condurre a siffatte conseguenze (Sez. 5, n.21872 del 25.3.2010, imp. Laudiero, Rv.247444). Ed in questa corretta prospettiva giuridica la sentenza impugnata motivava dettagliatamente valutando le modalità dell’omissione e le ammissioni dell’imputato sull’affidamento della contabilità a più commercialisti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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