Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-05-2011, n. 3131 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto dalle imprese Ing. C. S. Grandi Lavori S.p.A. e Ircop S.p.A. avverso la determinazione della Regione Lazio n. A1857 del 15 luglio 2010, comunicata con nota del Dipartimento Istituzionale – Direzione Regionale Attività della Presidenza della Regione Lazio del 30 luglio 2010 prot. 71522, con la quale è stata approvata la revoca della procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la sostituzione degli infissi di facciata dell’edificio, sede della Giunta Regionale, sito in Roma, alla via Cristoforo Colombo n. 212, indetta con bando di gara spedito alla GUCE in data 7 agosto 2009, pubblicato nel BURL parte III n. 31 del 21 agosto 2009, per estratto nella GURI 5° serie speciale – contratti pubblici n. 98 del 21 agosto 2009;

Ritenuto che il ricorso in appello proposto dalla Regione è fondato, in quanto:

a) il presupposto dell’impugnato provvedimento di revoca è l’esistenza di una alternativa progettuale, intesa come possibilità concreta di soddisfare l’interesse pubblico con diversa modalità, e non come esistenza di un vero e proprio progetto;

b) con riferimento alle posizioni di controinteresse va rilevato che la revoca è stata adottata a procedura concorsuale non conclusa e indetta in base a un bando che conteneva una espressa clausola che legittimava l’amministrazione a revocare la gara in qualsiasi fase, senza che i concorrenti avessero nulla a pretendere (si precisa comunque che non costituisce oggetto del presente giudizio la questione di un eventuale indennizzo preteso dai concorrenti e che la scelta dell’amministrazione di procedere immediatamente alla revoca della procedura – prima di definire la proposta alternativa – è ragionevole, essendo preferibile non consolidare possibili affidamenti);

c) anche prescindendo dalla clausola appena citata, l’esercizio del potere di revoca non è legato alla sola sopravvenienza di nuovi elementi, ma anche ad nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi);.

d) contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, il provvedimento di revoca costituisce attuazione dell’Atto di indirizzo regionale, finalizzato a dare preferenza a quelle scelte tecniche idonee a comportare un minor dispendio di risorse (il possibile risparmio è stato, infatti, prospettato nella relazione tecnica richiamata dall’atto impugnato);

Ritenuto, quindi, che il ricorso in appello deve essere accolto e che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità in fatto della vicenda.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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