Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-09-2011, n. 19799 Assegnazione

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 25 febbraio 2003 la Dott. Domenico Dibattista Costruzioni s.r.l. e l’A.T.I. Dott. Domenico Dibattista Costruzioni s.r.l. – Intercantieri Vittadello s.p.a. proposero opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione in data 10 febbraio 2003, con la quale, all’esito del procedimento di espropriazione da esse promosso contro il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, presso la Cassa Depositi e Prestiti, era stata loro assegnata la somma di Euro 6.127.042,41.

Assunsero le opponenti che l’ordinanza di assegnazione era illegittima, in quanto la corresponsione delle somme da parte del terzo pignorato era stata condizionata al verificarsi delle condizioni di esigibilità espresse nella dichiarazione.

Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia chiese il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza depositata il 23 agosto 2004 il Tribunale di Roma l’ha respinta.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la Dott. Domenico Dibattista Costruzioni s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. Dott. Domenico Dibattista Costruzioni s.r.l. – Intercantieri Vittadello s.p.a., articolando due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Puglia.
Motivi della decisione

1 Preliminare e assorbente rispetto all’esame dei motivi proposti è la verifica dell’adempimento degli oneri processuali connessi all’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal collegio.

A norma dell’art. 331 cod. proc. civ., "se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione" (comma 1), di talchè "l’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato" (comma 2).

A sua volta l’art. 371 bis cod. proc. civ. dispone, "qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole atto di integrazione del contraddittorio, deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato".

Ora, con ordinanza del 9 febbraio 2011, il collegio, rilevato che non risultava prodotta la ricevuta di ritorno attestante l’avvenuta notifica del ricorso al Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso, assegnando all’uopo termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza. Tanto in applicazione del principio, affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui, nel caso di cause inscindibili, qualora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l’appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia risultata inefficace o inesistente, sia stata omessa o non ne sia stato dimostrato il perfezionamento – come in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ove la notifica sia avvenuta a mezzo posta, – deve trovare applicazione l’art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo, ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto a quello della sua ragionevole durata, di talchè il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, e non può tout court dichiarare inammissibile l’impugnazione (Cass. civ. sez. un. 11 giugno 2010, n. 14124).

2 Emesso dunque l’ordine di rinotifica, nessuna attività è stata compiuta dagli impugnanti.

In tale contesto il ricorso, ex art. 331 c.p.c., comma 2, e ex art. 371 bis cod. proc. civ., deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della parte costituita.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 3.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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