Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 25-05-2011, n. 20879

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.S. impugna personalmente la sentenza in epigrafe riportata, chiedendone l’annullamento (e, per tal motivo, l’impugnazione è stata qualificata ricorso per cassazione) e deducendo sostanzialmente violazione di legge. Assume di essersi trovato in stato di detenzione nel momento in cui veniva celebrata l’udienza, lamentando che, non essendo stato egli presente al dibattimento, non aveva potuto difendersi, anche perchè non gli era stata consegnata la "documentazione" relativa alla udienza.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La notifica del decreto di citazione avvenne "a mani proprie" del G., reperito casualmente, in data 3.5.2007.

L’imputato, dunque, era informato del giorno, dell’ora e del luogo relativi alla celebrazione del processa a suo carico.

La sentenza de qua indica il G. come libero contumace.

Il ricorrente sostiene che, all’epoca, egli era detenuto (e, dunque, implicitamente, si duole della non avvenuta traduzione).

Per il principio di completezza ed autosufficienza del ricorso, tuttavia, G. avrebbe dovuto fornire la prova del fatto che (o, almeno, allegare il fatto che) il giudice fosse a conoscenza del suo stato di detenzione.

Per vero, il ricorrente neanche sostiene di avere egli – direttamente o tramite difensore – fatto presente tale circostanza.

Del tutto generica poi è la doglianza circa la mancata disponibilità dei "documenti" relativi all’udienza del 13.5.2010.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende.

Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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