Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 25-05-2011, n. 20878 Frode nell’esercizio del commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.M. è stato condannato in primo grado alla pena di giustizia perchè riconosciuto colpevole dei delitti ex artt. 473, 474 e 648 c.p..

La CdA di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia del Tribunale.

Con il ricorso, il difensore deduce: 1) errata applicazione dell’art. 474 c.p.. I giudici del merito avrebbero dovuto assolvere l’imputato per insussistenza del fatto, atteso che non è stata fornita la prova della registrazione dei marchi dei prodotti che F. è accusato di aver contraffatto, 2) violazione dell’art. 125 c.p.p. in quanto la CdA non ha dato risposta a nessuno dei rilievi formulati con l’atto di appello.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

I marchi che il F. è accusato di aver contraffatto distinguono prodotti di notissime "case" di abbigliamento in libera vendita nel nostro Paese, di talchè la circostanza del deposito del marchio appartiene alla sfera del notorio. Nè il ricorrente ha positivamente sostenuto che detti marchi non siano registrati in Italia, limitandosi ad affermare che la Corte di merito non lo ha esplicitamente dichiarato.

Quanto alla mancata risposta ai motivi di appello, l’affermazione non corrisponde al vero, atteso che, sia per quel che riguarda la effettiva contraffazione, sia per quel che riguarda la pretesa grossolanità del falso, la Corte salentina ha dato adeguata "risposta".

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende.

Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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