Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 25-05-2011, n. 20925 Provvedimenti del giudice:

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pordenone, applicava a G.J., M.L. e M.B., a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto pluriaggravato continuato in concorso, commesso il (OMISSIS), concedendo a M.B. il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Propongono ricorso per cassazione le imputate G.J. e M.L., deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla misura della pena applicata dal giudice di merito.

Ricorre altresì per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pordenone deducendo violazione di legge per essere stato concesso a M.B. il beneficio della sospensione condizionale della pena, non compreso nell’accordo fra le parti.

Il Procuratore generale in sede chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso delle imputate G.J. e M.L. ed accogliersi il ricorso del Pubblico Ministero con annullamento della sentenza limitatamente alla concessione del beneficio, rilevando che dagli atti emergeva che, a fronte della richiesta del beneficio proposta dall’imputata, il Pubblico Ministero aveva espresso parere negativo.

Osserva il Collegio che il ricorso di G.J. e M. L. è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr.

Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata nè della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.

Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.

Come risulta dagli atti, a fronte della richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte di M.B., il Pubblico Ministero aveva espresso parere negativo (cfr. a f. 77) così che non può ritenersi che l’applicazione del beneficio fosse divenuto oggetto di un accordo delle parti.

In tema di sospensione condizionale della pena nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che il beneficio può essere concesso qualora, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 3, sia stato indicato come condizionante l’accordo – con la conseguenza che al giudice, se non ritiene di provvedere in conformità, non resta altro che respingere l’istanza di applicazione di pena e procedere nelle forme ordinarie – oppure quando la concessione del beneficio abbia in ogni caso formato oggetto di accordo fra le parti, o per espressa previsione, sia pure non vincolante per l’accordo, oppure per essere stato richiesto il beneficio ed avere il Pubblico Ministero espresso parere favorevole, venendo così devoluta la questione da entrambe le parti in maniera esplicita e specifica al potere discrezionale del giudice.

In tal caso il giudice ha l’obbligo di motivare sulla concessione o meno del beneficio, ma è libero tuttavia di non concederlo, quando non ritenga ne ricorrano gli estremi, senza che ciò possa impedire di pervenire in quella sede all’applicazione della pena nei termini concordati. La concessione del beneficio al di fuori delle due situazioni sopra indicate si risolve in un intervento d’ufficio del giudice che esula dai limiti propri della cognizione del giudice nel rito speciale.

Nel caso di specie, risultando che il Pubblico Ministero aveva espressamente manifestato una volontà contraria all’applicazione del beneficio richiesto, su tale aspetto del trattamento sanzionato-rio non s’era formato alcun accordo ed era inibito al giudice provvedere in merito. Consegue all’illegittimità della statuizione l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio a M.B..

All’inammissibilità del ricorso di G.J. e M. L. consegue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, per i profili di colpa correlati all’irritualità della loro impugnazione, la loro condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.500,00 per ciascuna.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a M. B., beneficio che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso di G.J. e M.L., condannando ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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