Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 25-05-2011, n. 20923

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Siena applicava a V.M. e A.V., a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai delitti di resistenza a p.u. e tentato furto in abitazione aggravato in concorso, commessi il (OMISSIS). Propongono distinti ricorsi per cassazione i prevenuti.

Il V. deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.; peraltro l’imputato in seguito ha rinunciato al ricorso. Con il suo ricorso invece l’ A. deduce violazione di legge per avere il giudice applicato la pena richiesta dal suo difensore che era munito di una procura speciale trasmessa solo per fax e quindi priva di autenticità.

Osserva il Collegio che il ricorso del V. è inammissibile per rinuncia, ed in ogni caso è basato su motivi, oltre che generici, manifestamente infondati atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, formulando un giudizio negativo sul ricorrere di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129 c.p.p. con riguardo al contenuto degli atti delle indagini preliminari. E tale motivazione, considerata la speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, è pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).

Il ricorso di A. è infondato.

Come risulta dal verbale dell’udienza, il difensore di fiducia del prevenuto ha proposto ed ha ottenuto l’applicazione della pena al proprio assistito qualificandosi come procuratore speciale dell’ A., con ciò attestando la provenienza dall’imputato della procura che depositava, nè in seguito, sono stati avanzati dubbi sulla sostanza dell’attribuibilità al prevenuto di quella procura, così che il mero rilievo formale non riesce a dar conto dell’interesse che il ricorrente poteva avere ad ottenere l’annullamento della sentenza emessa sull’accordo delle parti con il conseguente ritorno alla fase preliminare del dibattimento di merito in cui sarebbero rimaste immutate tutte le potenziali opzioni processuali, compresa quella di dover affrontare un giudizio ordinario, con esclusione di ogni beneficio premiale.

All’inammissibilità del ricorso V. ed al rigetto di quello di A. consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, per i profili di colpa correlati all’irritualità della sua impugnazione, la condanna di V. al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso di A.V. e dichiara inammissibile quello di V.M., condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, il solo V. M., al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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