Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 25-05-2011, n. 20922 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

hiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Svolgimento del processo

Il PM presso il Tribunale di Varese ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in data 5-11-2010, ritenuta abnorme, con la quale il giudice monocratico di quel tribunale, nel procedimento a carico di D.D.P. ed altri, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio rilevando l’indicazione in tale atto di C.B. quale imputata, in assenza di specifiche imputazioni relative alla predetta, senza tener conto che si trattava di un refuso e comunque che il processo si sarebbe potuto celebrare per gli altri imputati.

Il PG, nella requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso richiamando le argomentazioni di cui alla sentenza della 6^ sezione di questa corte 17241/2009, Serafini.
Motivi della decisione

Costituisce jus receptum, per essere stato il relativo principio affermato anche dalle sezioni unite di questa corte (S.U. 25957/2009), che i provvedimenti diversi dalle sentenze sono ricorribili per cassazione soltanto se affetti da abnormità funzionale, cioè non solo adottati in carenza del relativo potere, ma determinanti stasi del procedimento, tale da imporre al pubblico ministero un adempimento concretizzante atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o nel processo, mentre negli altri casi il PM è tenuto ad osservare i provvedimenti del giudice.

Poichè nella fattispecie in esame il provvedimento impugnato, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, e non determina stasi del procedimento, potendo il PM disporre la rinnovazione dell’atto dichiarato nullo, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *