Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 25-05-2011, n. 20921

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.P. e L.S. ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza emessa il 10 giugno 2010 dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna n. 3245/09 emesso nei loro confronti per il delitto di furto, consumato in data (OMISSIS).

Deducono violazione di legge in quanto il decreto di condanna non sarebbe stato loro notificato regolarmente, mentre il giudice aveva ritenuto che la notificazione era avvenuta il 28 luglio 2009; secondo i ricorrenti da quella data non sarebbe decorso alcun termine per l’opposizione posto che nell’occasione l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto da notificarsi risulterebbe sottoscritto da persona, diversa dagli imputati, di cui non sarebbero indicate le generalità, nè il rapporto di parentela o convivenza con i destinatari della notifica, come previsto dalla L. n. 820 del 1982, art. 7.

Il ricorso è infondato.

La natura processuale dei rilievi autorizza la Corte all’esame degli atti del procedimento. A f. 16 si trova la ricevuta delle raccomandate spedite ai prevenuti per avvisarli dell’avvenuto deposito dell’atto da notificarsi presso la casa comunale; da tali ricevute risulta che la raccomandata era stata ritirata in ufficio da persona che viene indicata dall’ufficiale postale come delegato al ritiro e che si sottoscrive come " L.V. (o simile)".

Ritiene il Collegio che l’attestazione da parte dell’ufficiale postale della consegna della raccomandata a soggetto diverso dal destinatario dimostri, fino a contraria prova, che la consegna sia avvenuta a seguito del necessario controllo, da parte dell’addetto al pubblico servizio, della delega e dell’identità della persona che risulti incaricata per il ritiro da parte dell’effettivo destinatario della raccomandata.

Peraltro sono infondate anche le prospettazioni in diritto dei ricorrenti, atteso che nel caso non si trattava di una notificazione disposta mediante il servizio postale, ma solo della consegna della raccomandata di conferma spedita ai sensi dell’art. 157 c.p.p. dall’ufficiale giudiziario dopo aver provveduto al deposito dell’atto nella casa comunale. Al proposito la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto (Sez. 5, sent. n. 40981 del 18/10/2005, Rv. 232458, ric.:

Calaiò) che in tema di prima notificazione all’imputato non detenuto, l’ufficiale giudiziario, dopo due inutili accessi presso i luoghi indicati nei primi due commi dell’art. 157 c.p.p., deve provvedere a depositare l’atto presso la casa comunale, dandone avviso all’interessato mediante affissione alla porta del luogo di abitazione o lavoro, e mediante lettera raccomandata spedita con avviso di ricevimento. La ricezione di quest’ultima, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8, esaurisce il procedimento, di talchè va escluso che, per la regolarità dell’avviso recato con la raccomandata, debbano osservarsi le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1992, n. 890, art. 8, commi 3 e 4, (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella portata risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza 23 settembre 1998, n. 346.

Conseguentemente, nel caso che la raccomandata non venga recapitata per assenza o inidoneità delle persone chiamate a riceverla, e non venga ritirata nei termini, l’ufficiale giudiziario non è chiamato ad informare l’interessato del relativo deposito e delle formalità compiute mediante nuova raccomandata con avviso di ricevimento.

Peraltro come rilevato sopra in linea di fatto la raccomandata era stata regolarmente consegnata dall’ufficiale postale a persona delegata per il ritiro.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *