Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 25-05-2011, n. 20920

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. personalmente e T.E. per il tramite dell’avv. Abbondanza Antonio, hanno proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta emessa nei loro confronti in data 12-2-2010 dal GIP di Milano.

C. chiede l’annullamento della sentenza dolendosi della violazione dell’art. 525 c.p.p., comma 1, in quanto, ad esito dell’udienza dell’8-2-2010, il GIP, anzichè emettere la sentenza, si era riservato e aveva depositato la decisione il 12-2-2010.

L’avv. Abbondanza per T., lamenta vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza di cause di non punibilità o di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2 avendo il giudice fatto generico riferimento agli atti investigativi di polizia giudiziaria, acriticamente recepiti.

Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi entrambi i ricorsi inammissibili. Quello di C. perchè il principio di immediatezza della decisione, sancito dall’art. 525 c.p.p., comma 1 e art. 448 c.p.p., comma 1, non è sanzionato da nullità, mancando peraltro interesse all’impugnazione dato che la richiesta di pena concordata è stata accolta.

Quello nell’interesse di T. in quanto, a soddisfare l’obbligo di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., è sufficiente l’enunciazione anche implicita del compimento della verifica prevista dalla legge, nella specie risultante dal richiamo alle ammissioni dei prevenuti nell’interrogatorio reso al GIP, onde il controllo di legittimità è consentito soltanto nel caso in cui dal testo della sentenza risulti evidente la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. (Cass. SU 10372/1995;

752/1999; 2309/1999).
Motivi della decisione

E’ priva di effetti la mancata immediatezza della pronuncia della sentenza, di cui si duole C., peraltro senza indicare l’interesse all’impugnazione, non essendo per tale irregolarità prevista la sanzione della nullità.

Quanto al vizio di motivazione dedotto dal difensore di T. in ordine alla ricorrenza di cause di non punibilità o di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2, basta ricordare che costituisce jus receptum che nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta "il giudizio negativo circa la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p." (Cass. S.U. 10372/1995). Risultando dal testo del provvedimento, attraverso il richiamo alle ammissioni dell’imputato nell’interrogatorio dinanzi al GIP, che tale verifica è stata puntualmente effettuata con esito negativo, il vizio denunciato è manifestamente insussistente.

Entrambi i ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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