Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-09-2011, n. 19791 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. L’avv. C.E. si è opposta, con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Firenze, all’esecuzione in suo danno minacciata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, fondata su due sentenze di rigetto delle domande della C., contenenti altrettante condanne dell’attrice soccombente alle spese di lite; in particolare, ella si è doluta della carenza di esecutività dei capi di condanna di sentenze di mero accertamento, dell’illegittimità dell’autoliquidazione di alcuni compensi nel precetto in contrasto con la L. n. 248 del 2006, nonchè della nullità del precetto, in quanto sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine in difetto di delibera di quest’ultimo.

1.2. Il Tribunale di Firenze, peraltro, con sentenza n. 3494/08, pubbl. il 3.10.08 e notificata alla parte in uno a pedissequo precetto il 10.3.09, ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente alle spese anche del relativo giudizio; ma per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi a tre motivi, la C..

1.3. Resiste con controricorso – illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. – il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze; nessuna delle parti compare alla pubblica udienza del giorno 8 luglio 2011.
Motivi della decisione

2. Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

3. La ricorrente: con il primo motivo si duole della ritenuta esecutività del capo di condanna alle spese di una sentenza di mero accertamento; con il secondo motivo lamenta l’illegittimità dell’inserimento, nel precetto, di voci o compensi tratti dalla tariffa nonostante la carenza di qualunque provvedimento giudiziale e l’intercorsa statuizione di non obbligatorietà delle tariffe di cui alla legge (n. 248 del 2006), tacciando di "infantilismo" e di contenuto "stralunato" e "patetico" la motivazione del giudice di merito; con il terzo motivo, sostiene l’illegittimità del precetto, siccome "disposto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati". 4. Quanto ai motivi di ricorso, contestati nel merito dal controricorrente, una volta rilevata l’inammissibilità della censura di vizio di motivazione, per carenza del momento di sintesi di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., comma 2 (applicabile ratione temporis) e secondo l’interpretazione consolidata di tale norma da parte di questa Corte, si osserva che:

4.1. il primo è manifestamente infondato: sulla questione, facendosi ampiamente carico di esaminare tutti gli aspetti coinvolti, è ormai da ultimo consolidata la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quale configura, per i capi di condanna accessori – quale, nel caso di specie, quello alle spese – delle sentenze di mero accertamento, la piena esecutività, in anticipazione degli effetti del giudicato (Cass. 10 novembre 2004, n. 21367; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262;

Cass. 13 giugno 2008, n. 16003; Cass. 19 novembre 2009, n. 24438 e Cass., ord. 25 gennaio 2010, n. 1283; più in generale, v. Cass. Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4059): senza che riguardo a tali argomenti, evidentemente dissonanti dal precedente di Corte Cost. 232/04 (il quale, avendo pronunciato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al giudice delle leggi, non ha inciso sulla struttura della disposizione normativa e non può pertanto, per scolastica nozione, influenzarne il significato), se non altro dinanzi alla chiara interpretazione datane dalla successiva giurisprudenza di legittimità, parte ricorrente svolga alcuna specifica contraria argomentazione;

4.2. il secondo motivo è del pari infondato: posto che esso va esaminato con riferimento alla sola questione ritualmente ed effettivamente posta con il quesito e cioè alla legittimità dell’autoliquidazione di alcune voci o compensi nel precetto (non essendo nel quesito stata trasfusa alcuna questione sugli effetti della L. n. 248 del 2006, sulle tariffe forensi, la quale rimane pertanto estranea all’ambito del presente giudizio), la giurisprudenza di questa Corte è anch’essa pacifica nell’ammetterla (per tutte, v. Cass. 29 luglio 2002, n. 11170): il precetto può ben contenere anche l’intimazione al pagamento delle spese del precetto stesso, senza che occorra una liquidazione da parte del giudice dell’esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza; pertanto (Cass., ord. 2 dicembre 2008, n. 28627), le spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto costituiscono un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale;

4.3. il terzo motivo è invece inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo indicata la sede processuale in cui la doglianza è stata dispiegata ma soprattutto non essendo riportato in ricorso il tenore testuale della contestazione operata negli atti del giudizio di merito, da cui desumere l’erroneità dell’interpretazione del primo giudice; e senza considerare che la contestazione di un valido mandato ad litem per conseguire il titolo esecutivo è preclusa in sede di opposizione ad esecuzione e che effettivamente quello per il giudizio di cognizione si estende normalmente (tranne l’ipotesi – che qui con tutta evidenza non ricorre – di limitazione espressa al giudizio di cognizione), anche in tal caso per giurisprudenza consolidata, anche alla fase esecutiva.

5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della soccombente ricorrente alle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna C.E. al pagamento, in favore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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