Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 25-05-2011, n. 20919 Competenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ni Giuseppina, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Svolgimento del processo

L’avv. Ioppoli Vincenzo, nell’interesse di G.A., ha proposto ricorso avverso il decreto di archiviazione emesso in data 10-2-2010 dal Giudice di Pace di Catanzaro – nel procedimento a carico di C.A. per il reato di cui all’art. 582 c.p. -, contestando l’assunto della mancata presentazione della querela, alla base dell’archiviazione.

Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 6, (rectius: art. 409 c.p.p.), non derogato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 17, e della costante giurisprudenza secondo la quale il decreto di archiviazione è ricorribile solo per violazione del contraddittorio (Cass. 21-10-1999, Andreucci; 5-12-2002 Mione; 7-2-2006 Laurino ed altri; 8-6-2008 Pregadio).
Motivi della decisione

Come correttamente rilevato dal PG requirente, l’ordinanza di archiviazione è ricorribile solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5 (richiamato dall’art. 409 c.p.p., comma 6), cioè nei casi di violazione del contraddittorio – disciplina non derogata nel procedimento dinanzi al giudice di pace -, dai quali esula il vizio oggetto di doglianza.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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