Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 25-05-2011, n. 20918

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il PM del Tribunale di Roma ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con la quale il giudice monocratico di quel tribunale, nel procedimento a carico di L.Z., aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata effettuazione dell’interrogatorio, chiesto dall’imputato a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Il ricorrente, rilevata l’erroneità della decisione in quanto l’interrogatorio era stato reso alla Guardia di Finanza di Roma, all’uopo delegata dal PM, chiede l’annullamento del provvedimento, qualificato abnorme in quanto determinante illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e stasi dello stesso con impossibilità di proseguirlo se non attraverso un atto illegittimo del PM (S.U. 10-12-1997 Di Battista).

Il PG, nella requisitoria scritta, rilevato incidentalmente che al giudice dibattimentale non era stata documentata l’effettuazione dell’interrogatorio, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso trattandosi di provvedimento non abnorme e quindi non impugnabile, invocando giurisprudenza in tal senso di questa corte (14579/2010 e SU 25957/2009).
Motivi della decisione

Costituisce jus receptum, per essere stato il relativo principio affermato anche dalle sezioni unite di questa corte (v. sentenza citata dal PG requirente), che i provvedimenti diversi dalle sentenze sono ricorribili per cassazione soltanto se affetti da abnormità funzionale, cioè non solo adottati in carenza del relativo potere, ma determinanti stasi del procedimento tale da imporre al pubblico ministero un adempimento concretizzante atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o nel processo, mentre negli altri casi il PM è tenuto ad osservare i provvedimenti del giudice.

Poichè nella fattispecie in esame il provvedimento impugnato, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, e non determina stasi del procedimento, potendo il PM disporre la rinnovazione degli atti dichiarati nulli, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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