T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 2843 Servizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ricorso notificato il 4 e 6/2/2008, il centro ricorrente proponeva l’impugnativa in epigrafe contro gli atti riguardanti la regressione tariffaria per l’anno 2006, all’uopo deducendo:

– violazione del procedimento previsto dalla deliberazioni regionali n. 2157/05 e 800/06; mancata esecuzione del monitoraggio affidato ai tavoli tecnici; sottoscrizione ad agosto 2007 dei protocolli di intesa relativi ai tetti di spesa 2006; mera verifica a posteriori del superamento dei budget;

– difetto di motivazione; determinazione apodittica della percentuale;

– mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento;

– incompetenza degli organi del distretto;

Considerato che vanno preliminarmente disattese le eccezioni sollevate dalla difesa della ASL in quanto:

– in base all’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6/7/2004, ora recepito nell’art. 133, co. 1, lett. c), del nuovo CPA, il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, con la eccezione delle controversie riguardanti indennità, canoni e altri corrispettivi; spettano pertanto alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative alla corretta quantificazione dei rapporti di debito e credito tra le parti del rapporto convenzionale di accreditamento, ovvero la contestazione di atti aventi natura meramente paritetica; rientra invece nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità devoluta al giudice amministrativo la cognizione sull’impugnativa in esame, relativa a determinazioni autoritative dell’amministrazione in materia di limiti di spesa e di regressione tariffaria, a fronte delle quali la situazione del privato è di interesse legittimo (cfr. Cons. St., ad. plen., 2/5/2006, n. 8), a parte ogni ulteriore considerazione sulla giurisdizione estesa ai diritti in materia di servizi pubblici;

– la ASL resistente non ha provato, a sostegno della eccepita tardività del ricorso, che la nota impugnata, recante il protocollo del 3/12/2007, è stata comunicata al Centro ricorrente in un momento anteriore di oltre sessanta giorni rispetto alla notificazione del ricorso stesso, avvenuta per la ASL con la spedizione della raccomandata postale il 6/2/2008 (cfr. Cons. St., sez. VI, 23/6/2008, n. 3150);

Rilevato che:

– con ordinanza n. 556 del 19/7/2010 veniva disposta l’acquisizione di tutti gli atti e documenti che hanno portato alla determinazione della regressione tariffaria oggetto di impugnativa;

– con ordinanza n. 68 del 12/1/2011, notificata in data 2425/1/2011 alla ASL Napoli 3 Sud, subentrata alla soppressa ASL Napoli 5, è stata reiterata l’istruttoria;

– sennonché l’Azienda resistente non ha eseguito l’incombente istruttorio;

Ritenuto che:

– in base all’art. 116 c.p.c., ora trasfuso nell’art. 64, co. 4, del nuovo CPA, il giudice amministrativo può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale della parte intimata che non abbia adempiuto all’onere di eseguire una istruttoria (cfr. Cons. St., sez. IV, 21/4/2009, 2423);

– pertanto va dato credito alle doglianze dedotte dal Centro ricorrente in ordine alla mancanza di una adeguata istruttoria e di una sufficiente motivazione, idonee a sorreggere la determinazione della regressione tariffaria nella misura indicata nella nota prot. n. 9309 del 3/12/2007.

Ravvisata tuttavia la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, attesa la peculiarità della materia e della controversia, fatto salvo il rimborso del contributo unificato a carico della ASL soccombente, come per legge;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico della ASL Napoli 5 (e per essa della ASL Napoli 3 Sud).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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