Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 25-05-2011, n. 20874 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.F. e P.P., con sentenza del 17-1- 2005 del Giudice di Pace di Canosa di Puglia, riformata dal Tribunale di Trani, sezione di Canosa di Puglia, in data 26-1-2010, sul solo punto della concessione della non menzione della condanna, sono stati ritenuti responsabili del reato di ingiuria in danno di S. R., commesso il (OMISSIS), e condannati alla pena di legge e al risarcimento del danno nella misura di Euro 500 in favore della parte civile.

L’avv. Vincenzo Princigalli ha proposto ricorso per cassazione nell’interesse dei prevenuti con unico motivo articolato in due profili.

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 420 c.p.p., avendo il primo giudice omesso di disporre la notifica agli imputati, alla prima udienza non dichiarati contumaci, dell’ordinanza di rinvio ad altra udienza, e non avendo il giudice di secondo grado adeguatamente motivato in ordine a tale doglianza.

2) Mancanza o illogicità della motivazione in ordine al diniego da parte del giudice di secondo grado di rinnovazione del dibattimento ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 4.
Motivi della decisione

Il primo profilo del motivo di gravame costituisce reiterazione di analoga eccezione di nullità che, già oggetto di appello, è stata puntualmente esaminata, e ritenuta manifestamente infondata, dal tribunale (sul rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli imputati erano stati ritualmente dichiarati contumaci alla prima udienza, non necessitando quindi la notifica agli stessi del provvedimento di rinvio), senza che nel ricorso siano stati forniti elementi idonei a rimettere in discussione tale conclusione.

Manifestamente infondato è poi l’ulteriore profilo di doglianza. E’ infatti del tutto ingiustificato il richiamo all’art. 603 c.p.p., comma 4, relativo alla rinnovazione del dibattimento in caso di mancata comparizione in giudizio dell’imputato per ignoranza incolpevole del decreto di citazione, non essendo stata provata, e neppure allegata, tale ultima circostanza.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *