Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 25-05-2011, n. 20873

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.F., con sentenza emessa in data 1-2-2010 a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Trani sez. dist. di Ruvo di Puglia, riformata dalla Corte d’Appello di Bari limitatamente alla quantificazione della pena, è stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato ex art. 624 bis c.p., in danno di una tabaccheria (OMISSIS), commesso nella notte tra il (OMISSIS).

L’affermazione di responsabilità era basata in particolare sulle dichiarazioni di Ca.Gi., titolare di un bar, che, verso l’una del mattino, udito il forte rumore di un portone sbattuto, era uscito all’esterno e aveva notato due giovani allontanarsi a bordo di un’autovettura di cui aveva rilevato marca, colore e numero di targa (Lancia Delta blu (OMISSIS)). Poichè i proprietari, tali G., di un vicino stabile avevano poco prima notato all’interno due giovani darsi alla fuga alla loro vista, rilevando che il portone era stato forzato, le forze dell’ordine intervenute accertavano che anche la porta di un piccolo locale sito all’interno dell’androne era stata forzata e che sul muro di confine con la tabaccheria (OMISSIS) – sito all’interno del locale – era conficcato un cacciavite, il che accreditava l’ipotesi che l’obiettivo dei fuggitivi fosse la tabaccheria, come confermato dal rinvenimento sul posto di arnesi atti allo scasso, che venivano sequestrati.

Il proprietario dell’autovettura Lancia Delta risultava essere l’imputato e la perquisizione del veicolo rivelava la presenza di due piedi di porco. Inoltre l’alibi da lui fornito era ritenuto inattendibile in quanto i tabulati telefonici evidenziavano che fino alle 23,08 le sue chiamate avevano agganciato celle di Terlizzi, mentre, a suo dire, si era trattenuto in una pizzeria di Corato, in compagnia di una ragazza, fino alle 0,45, e quindi praticamente fino all’ora del fatto.

Il ricorso proposto personalmente dal prevenuto è affidato a due motivi.

1) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, per mancata valutazione degli elementi offerti dalla difesa (rilievi fotografici dei luoghi e cartografia degli stessi), che smentiscono la possibilità per il teste Ca. di rilevare il numero di targa del veicolo dei fuggitivi, dal momento che furono le due persone in fuga ad essere viste alla distanza di venti metri, non già la vettura, come ritenuto dalla corte, vettura che invece, secondo i rilievi del CT dell’imputato, era a m. 140 di distanza e non visibile perchè coperta dall’angolo di uno stabile e da alberi.

Senza contare che non sono state indicate le ragioni per le quali l’attenzione di Ca. avrebbe dovuto essere attratta dal semplice sbattere di un portone e come egli si fosse potuto dotare immediatamente di carta e penna per appuntare la targa. Inoltre, mentre la corte d’appello ha affermato che la perquisizione dell’autovettura di C., con all’interno strumenti ritenuti da effrazione, era avvenuta poco dopo il fatto, essa era invece avvenuta dopo tredici ore. Per di più gli strumenti erano qualificati nel verbale di sequestro soltanto come del "tipo" piede di porco, e, fotografati su richiesta della difesa per dimostrare che non erano piedi di porco e che erano arrugginiti, le fotografie non erano mai entrate nel fascicolo delle indagini preliminari, e comunque non poteva trattarsi degli arnesi utilizzati per il tentato furto in quanto gli stessi erano stati abbandonati sul posto e ivi sequestrati. Era poi illogica la conclusione della corte circa la sua responsabilità, benchè dai tabulati risultasse che egli fino alle 23,08 si trovava a Terlizzi, mentre la tabaccheria si trova a Corato. 2) Erronea qualificazione del fatto come furto aggravato in abitazione, in luogo di furto aggravato, a fronte dell’ingresso dei ladri non da piazza (OMISSIS), dove si trova la tabaccheria (OMISSIS), ma da piazza (OMISSIS), a fianco del bar del Ca., all’interno di un sottoscala che non ha nulla a che vedere con la tabaccheria, e che non è qualificabile luogo di privata dimora.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo – primo profilo -, dietro l’apparente doglianza di vizio motivazionale, anche sotto l’aspetto del travisamento della prova, si sollecita in realtà una diversa valutazione del compendio probatorio, riservata al giudice di merito e dunque preclusa, se adeguatamente motivata, nel presente giudizio.

Le sentenze di merito, in particolare quella di primo grado, hanno invero dato conto, con approfondita motivazione, intrinsecamente logica e coerente, delle ragioni per le quali è stato ritenuto attendibile il teste Ca. laddove ha riferito di aver rilevato la targa dell’autovettura dei fuggiaschi, distante da lui non più di una ventina di metri. Infatti dalle dichiarazioni del teste, tra l’altro allegate al ricorso, non risulta affatto che il veicolo fosse fermo in p.za (OMISSIS) – quindi a notevole distanza secondo la planimetria dei luoghi -, bensì in p.za (OMISSIS) – dove affacciano sia il bar di Ca., che il portone posteriore del palazzo G., da dove il teste vide uscire i due -, e più precisamente "in direzione di p.za (OMISSIS)", a breve distanza da lui.

Del pari questioni in fatto sono le ragioni per le quali l’attenzione del teste fosse stata attratta dal rumore del portone sbattuto, inducendosi ad uscire dal suo locale (essendo l’una del mattino, è comunque plausibile una maggior sensibilità ai rumori, soprattutto se anomali), e in che modo avesse potuto munirsi immediatamente di carta e penna per annotare il numero di targa del veicolo (ignorandosi le modalità con le quali la targa era stata registrata – se memorizzandola mentalmente, oppure digitandola su un telefono cellulare, o in altro modo -, il dubbio sulla possibilità di provvedervi non ha comunque ragion d’essere). Irrilevante è poi il lasso di tempo intercorso tra il fatto e il rinvenimento a bordo dell’autovettura di C., comunque certo, di strumenti atti all’effrazione. Così come non rileva la circostanza della mancata allegazione al fascicolo delle fotografie di tali strumenti, mentre non è decisiva l’affermazione che non poteva trattarsi di quelli utilizzati per il tentato furto, in quanto rimasti sul posto e ivi sequestrati, tenuto conto che i due elementi su cui è stata fondata l’affermazione di responsabilità sono che i ladri in fuga erano saliti sull’autovettura risultata di proprietà del ricorrente, e che questi aveva ammesso che quella notte il mezzo era rimasto sempre nella sua disponibilità.

Alla stregua di ciò, è pure irrilevante la circostanza che il suo telefono cellulare avesse agganciato fino alle ore 23,08, una cella di Terlizzi, anzichè di Corato, località in cui si trova la tabaccheria oggetto del tentato furto, anche perchè il fatto si colloca circa due ore più tardi. 2) Manifestamente infondata è poi la questione, sollevata con il secondo motivo, inerente alla qualificazione del fatto, secondo il ricorrente tentato furto semplice, in luogo del tentato furto in abitazione contestato.

Invero, al di là dell’accesso utilizzato dai ladri per raggiungere il piccolo locale attiguo alla tabaccheria, la circostanza che gli attrezzi da scasso fossero stati ivi collocati e il fatto che un cacciavite fosse stato addirittura conficcato sul muro di confine con la tabaccheria, militano univocamente nel senso che l’obiettivo di C. e del complice fosse per l’appunto quest’ultimo negozio, qualificabile, ai sensi dell’art. 624 bis c.p., come abitazione in quanto destinato in parte a privata dimora. Il che il ricorrente non ha del resto contestato, avendo invece sostenuto, ma in contrasto con le risultanze, che il tentativo non sarebbe stato diretto verso la tabaccheria.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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