Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 25-05-2011, n. 20871

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice di pace di Bergamo, con sentenza 25-9-2009, dichiarava estinto per remissione di querela il reato di ingiuria commesso il (OMISSIS), in danno di L.G., ascritto a T. C., sull’assunto che la mancata comparizione in udienza del querelante costituisca remissione tacita di querela quando preceduta da espresso avvertimento in tal senso.

Ricorre il Procuratore Generale di Brescia per violazione di legge, invocando l’opposto orientamento delle sezioni unite 46088/2008 e chiedendo l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

E’ infatti jus receptum che "non costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione in equivoca di volontà, la mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale avvertimento che l’omissione sarebbe stata considerata rinunzia alla querela" (Cass. 200944709, nel solco della sentenza delle sezioni unite citata dal ricorrente).

L’opposto orientamento condiviso dal primo giudice è del resto contrastato dallo stesso tenore letterale dell’art. 152 c.p., alla stregua del quale soltanto la remissione extraprocessuale (quale non è la mancata comparizione al processo) può essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre, laddove il legislatore ha inteso collegare l’effetto della remissione alla mancata comparizione della persona offesa, lo ha statuito in modo espresso ( D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3, relativo al procedimento dinanzi al giudice di pace).

La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Bergamo.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Bergamo per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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