T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 426

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso all’esame il consorzio "B.D.V.", che comprende i proprietari dei terreni costituenti l’omonimo comprensorio, impugna la concessione assentita alla società controinteressata dal comune di S. Felice Circeo in data 13 aprile 2006 e avente a oggetto una superficie demaniale di mq. 21.500 fronte mare in località Golfo Sereno.

4. Il ricorrente denuncia: a) la mancata applicazione del procedimento previsto dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59); b) la violazione degli articoli 2 e 5 del piano di utilizzazione degli arenili; c) incompetenza; d) violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; e) l’omissione della valutazione di impatto ambientale.

5. Resistono al ricorso il comune di S. Felice Circeo e la M. s.r.l..

6. Con ordinanza n. 756 del 10 ottobre 2006 è stata accolta l’istanza di tutela cautelare.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di ius postulandi dei difensori che l’hanno sottoscritto.

2. In particolare la M. s.r.l., premesso che il mandato in calce al ricorso risulta conferito da soggetto qualficantesi come amministratore del consorzio senza che tale qualità sia in alcun modo comprovata e premesso che in caso di consorzio "né la eventuale nomina di un amministratore né tanto meno il conferimento dell’incarico affidatogli dalla maggioranza dei consorziati di nominare un legale di fiducia in vista della proposizione di un determinato ricorso giurisdizionale debbono o possono risultare da atto pubblico", richiamano il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui "in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa" (Cassazione, sez. unite, 1 ottobre 2007, n. 20596).

In sostanza la M., nel presupposto che la qualità di amministratore del soggetto che ha conferito il mandato e i suoi poteri non risultano da atto soggetto a pubblicità legale, eccepiscono che tali circostanze non sono state provate e che, a fronte della loro contestazione, l’onere della relativa prova gravava sulla ricorrente che mai l’ha fornita.

3. L’eccezione è fondata dato che effettivamente a fronte della contestazione della qualità di legale rappresentante del consorzio e dei suoi poteri rappresentativi del soggetto che ha conferito il mandato ai difensori nulla è stato dedotto e/o documentato dalla ricorrente.

4. Il ricorso è dunque inammissibile. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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