Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19962

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Neos Banca s.p.a. chiedeva di essere ammessa in via privilegiata al passivo del fallimento della Plast Hi. Tec. srl, dichiarato dal Tribunale di Ferrara, in surroga – quale cessionaria del credito – di un dipendente della società fallita, B.C.A., con il quale aveva in precedenza concluso un contratto di prestito con delegazione di pagamento e cessione del TFR. Rigettata dal giudice delegato l’istanza, la Neos Banca proponeva opposizione avverso tale provvedimento, esperendo anche domanda di revocazione, nei limiti del suo credito per finanziamento, per gli eventuali crediti che dovessero essere riconosciuti in favore del B.. Il Tribunale di Ferrara, con decreto depositato il 30 maggio 2008 e comunicato il 6 giugno successivo, ha rigettato sia l’opposizione sia l’istanza di revocazione. Avverso tale decreto Neos Banca spa, con atto notificato il 4 luglio 2008, ha proposto ricorso a questa Corte ai sensi della L. Fall., art. 99, u.c., deducendo cinque motivi per violazione di legge. Gli intimati non hanno svolto difese.

3. Il collegio ha disposto redigersi motivazione semplificata.

4. Esaminando i motivi della impugnazione proposta – con i quali si denunziano, rispettivamente, la violazione della L. Fall., art. 97 e 98, e dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 121 e 156 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. – deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato il 30 maggio 2008 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Nel caso in esame, l’illustrazione dei motivi di ricorso non contiene gli elementi suindicati, sì che l’inammissibilità del ricorso ne deriva di necessità.

Non vi è luogo a regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione non avendo gli intimati svolto difese.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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