T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 425

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La controversia all’esame si riferisce al procedimento per la concessione di un’area demaniale di 21.500 mq. in località "Golfo sereno".

2. Al riguardo il ricorrente espone di aver richiesto la concessione dell’area, al fine di realizzarvi "una darsena, ovvero una struttura per l’ormeggio di mautica minore (ovvero per l’ormeggio di quelle imbarcazioni di circa 48 metri di lunghezza), con la messa in opera di strutture di facile e stagionale rimozione", sin dal 19 febbraio 1999 ma né la capitaneria di porto di Gaeta né il comune di S. Felice Circeo (cui l’istanza, originariamente presentata alla capitaneria, era stata trasmessa per competenza) si erano pronunciati (nonostante la asserita presentazione al comune di vari solleciti).

In data 2 aprile 2005 la M. s.r.l. presentava a sua volta un’istanza di concessione della medesima area per destinarla a stabilimento balneare con annessa darsena; l’istanza era pubblicata all’albo pretorio del comune ex articolo 18 reg. cod. nav. cosicchè il ricorrente riproponeva la propria istanza (o meglio presentava istanza in concorrenza) in data 28 aprile 2005.

Precisa il ricorrente che il 14 giugno 2005 la controinteressata modificava la propria istanza richiedendo l’area al fine di realizzarvi esclusivamente la darsena (e non più lo stabilimento con annessa darsena).

Nel frattempo il comune, con delibera G.M. n. 57 del 26 aprile 2005, aveva nominato una commissione incaricandola di esaminare le istanze.

In data 13 settembre 2005 la commissione riteneva che l’istanza del ricorrente "non si sostanzia suffragata dai requisiti per l’ottenimento del titolo concessorio".

Era quindi comunicata al ricorrente la nota del responsabile del settore A.G. servizio demanio marittimo che recepiva le conclusioni della commissione e disponeva l’archiviazione della istanza del ricorrente; questi impugnava tale determinazione e il presupposto parere della commissione con il ricorso principale.

3. Si costituivano in giudizio il comune di S. Felice Circeo e la M. s.r.l.

4. Con ordinanza n. 122 del 13 febbraio 2006 era respinta l’istanza di tutela cautelare.

5. In data 29 giugno 2006 il signor C. depositava motivi aggiunti coi quali impugnava la concessione demaniale che il comune aveva assentito alla M. s.r.l. in data 13 aprile 2006.

6. Con ordinanza n. 552 del 29 luglio 2006 la sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare proposta coi motivi aggiunti.

7. Alla udienza pubblica era depositato un provvedimento del 4 aprile 2011 con cui il responsabile dello sportello attività produttive ha revocato la concessione assentita alla M. s.r.. e impugnata dal ricorrente a mezzo dei sopra citati motivi aggiunti.
Motivi della decisione

1. Ai fini della migliore comprensione della decisione occorre premettere che l’area cui si riferisce la controversia è priva di accesso alla strada (via Terracina); per questa ragione l’articolo 5 delle n.t.a. del piano di utilizzazione degli arenili comunale, dopo aver localizzato la zona in contestazione come sede di una darsena di futura realizzazione, stabilisce che essa "dovrà essere realizzata previa richiesta di concessione diretta agli organi preposti e comunque potrà essere autorizzata soltanto dopo l’avvenuta realizzazione della strada pubblica di accesso da via Terracina al mare e di idonea area di parcheggio".

La commissione, incaricata di procedere alla comparazione tra l’istanza del ricorrente e quella della M., si determinava a ritenere che quest’ultima fosse "l’unica conforme alle normative vigenti e alle previsioni del pua", in quanto: a) la M. risultava proprietaria della maggior parte delle particelle interessate alla realizzazione della strada e risultava aver acquisito dai soggetti proprietari la disponibilità delle altre particelle interessate; b) di conseguenza essa risultava essere l’unico soggetto in grado di realizzare concretamente la strada di collegamento (e relative pertinenze) tra via Terracina e la spiaggia secondo quanto previsto dalla disposizione dell’articolo 5 citata.

2. Ciò premesso può procedersi all’esame del ricorso principale.

3. Con il primo, il terzo e l’ultimo motivo il ricorrente denuncia che la motivazione della preferenza accordata all’istanza della controinteressata è errata in quanto: a) egli nella propria istanza di concessione aveva manifestato esplicitamente la propria disponibilità a realizzare a propria cura e spese la strada di collegamento tra via Terracina e la darsena; b) né il P.R.G. né il pua subordinano il rilascio della concessione demaniale alla realizzazione della strada ma si limitano a prevedere che questa venga costruita prima della darsena; c) non è vero che la controinteressata avesse la disponibilità diretta e indiretta di tutti i suoli occorrenti a realizzare la strada; d) in ogni caso è stata omessa una effettiva comparazione tra le due istanze proposte.

Le argomentazioni del ricorrente sono in parte fondate.

Ritiene infatti il Collegio che la valutazione della commissione in ordine alla preferibilità della istanza della M. in ragione della circostanza che essa era in grado di realizzare la strada prevista per il collegamento con la preesistente viabilità per essere titolare di parte dei suoli occorrenti e per aver acquisito la disponibilità dei titolari degli altri è illegittima perché non fondata su una effettiva comparazione dei contenuti delle istanze proposte.

Non si vuole contestare che la controinteressata, essendo proprietaria di una parte dei suoli interessati e essendosi procurata la disponibilità dei proprietari degli altri suoli parimenti occorrenti, si ponesse in una situazione di concreto vantaggio rispetto al ricorrente in ordine alla possibilità di realizzare la condizione (realizzazione della strada di collegamento tra la darsena e via Terracina) cui l’articolo 5 del pua subordina la concessione dell’area (e, in questa prospettiva, infondati sono i rilievi recati dal terzo motivo).

Tuttavia in questo modo la preferenza accordata alla controinteressata finisce con il basarsi non sulla comparazione delle due istanze ma su un fatto estrinseco a esse; per di più un fatto che non solo esclude in radice la comparazione del contenuto delle istanze ma che esclude la stessa astratta possibilità che la preferenza potesse essere accordata a soggetto diverso dalla controinteressata.

Ad avviso del Collegio ciò snatura il procedimento di comparazione; in altri termini la commissione avrebbe dovuto procedere a una comparazione dei contenuti delle due istanze e su questi fondare il proprio giudizio e, solo qualora questi fossero stati equivalenti, si sarebbe potuto dar rilevanza in via residuale alla circostanza che la controinteressata forniva un maggiore affidamento in ordine alla possibilità di realizzare la strada, tanto più che il ricorrente aveva comunque dichiarato la propria disponibilità a realizzare a sua cura o spese la strada e il parcheggio (e ciò astrattamente sarebbe stato possibile facendo eventualmente ricorso all’espropriazione).

Di conseguenza sono fondati il primo e il sesto motivo.

4. Il ricorrente denuncia inoltre la violazione dell’articolo 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, cioè l’omissione dell’avviso di procedimento.

Il motivo è infondato.

L’articolo 10bis della legge n. 241 non trova applicazione alle procedure concorsuali e il procedimento in contestazione può essere considerato, avendo a oggetto la comparazione di istanze di concessione concorrenti, a una procedura di tipo concorsuale.

Va dunque respinto il secondo motivo.

5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 18 reg. cod. nav. a causa della mancata pubblicazione della sua istanza di concessione e della mancata pubblicazione della domanda integrativa della controinteressata.

Le censure sono infondate.

Risulta infatti che la istanza in concorrenza del ricorrente è stata regolarmente pubblicata (si veda il documento n. 7 depositato dalla controinteressata); condivisibile appare poi il rilievo della controinteressata secondo cui non occorreva la pubblicazione della integrazione della istanza della sua istanza essendosi essa limitata a rinunciare alla realizzazione della stabilimento balneare e a precisare le modalità di ormeggio dei natanti nella darsena di cui al progetto.

6. Pure infondato è il dedotto vizio di incompetenza del dirigente del settore demanio dato che l’articolo 107 del d.lg. 17 agosto 2000, n. 267 assegna i compiti gestionali – ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara, di concorso e la stipulazione dei contratti – al personale burocratico avente qualifica dirigenziale.

7. Il ricorso principale è quindi fondato e va accolto.

8. Può ora passarsi all’esame dei motivi aggiunti.

Con i motivi aggiunti, il signor C., come accennato, impugna la concessione stipulata in data 13 aprile 2005 tra il Dirigente dell’ufficio tecnologico del comune di S. Felice Circeo e il legale rappresentante della M. s.r.l.

9. Esso però sono divenuti imporocedibili dato che, come accennato, la concessione demaniale rilasciata alla contro interessata è stata revocata in data 4 aprile 2011 dal comune resistente.

Va peraltro aggiunto, non potendosi escludere un residuo interesse del ricorrente alla declaratoria di illegittimità dell’atto ex articolo 34, comma 3, cod. proc. amm., che i motivi aggiunti risultavano fondati quanto meno sotto il profilo della deodotta (a mezzo dell’ultimo motivo) illegittimità derivata.

10. Conclusivamente il ricorso principale va accolto mentre i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili a causa dell’annullamento d’ufficio della impugnata concessione; atto, quest’ultimo, di cui comunque va dichiarata l’illegittimità sotto il profilo della dedotta invalidità derivata. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, dichiara improcedibili i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *