Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 25-05-2011, n. 20985 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 20/10/10 il Gip del Tribunale di Napoli rigettava l’istanza proposta nell’interesse di D.P.G. con cui si chiedeva la declaratoria di inefficacia di ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico: premesso che analoga istanza era stata rigettata il 7/11/09, il Gip ribadiva che nel caso in esame – riguardante due successive ordinanze di custodia cautelare emesse per associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti facenti capo a due diversi clan di camorra succedutisi nel tempo – mancava per ciò solo il requisito della connessione qualificata e mancava inoltre quello della desumibilità dagli atti, posto che le dichiarazioni dei collaboratori posti a base della seconda ordinanza ( L., P., S.) secondo la valutazione del Pm mancavano al tempo della prima della dovuta consistenza e gravità indiziaria, laddove a base della seconda vi erano anche quelle di altri due collaboratori ( A., di cui solo genericamente la difesa deduceva la presenza, e G.), non presenti nella prima.

Ricorreva per cassazione l’interessato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ciò che solo rilevava, in un contesto storico che sembrava aver visto, in tema di gestione del traffico di sostanze stupefacenti nel territorio napoletano, un passaggio di consegne tra il clan Giuliano e il clan Mazzarella, era che il D. P. aveva ricevuto un secondo ordine di custodia cautelare per il clan Mazzarella sulla base delle stesse dichiarazioni dei pentiti che avevano determinato l’emissione del primo per il clan Giuliano (venendo egli poi assolto dalla relativa imputazione). Che al tempo tali dichiarazioni non raggiungessero la soglia della gravita indiziaria era solo opinione del Pm cui il Gip aveva acriticamente aderito.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Presupposto per la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3 (divieto delle cd. "contestazioni a catena") è che il fatto per il quale sono emesse successive ordinanze sia il medesimo o che i fatti siano diversi ma che tra gli stessi (commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza) vi sia connessione qualificata (ad es. un rapporto di continuazione); nel caso di fatti diversi, inoltre, essi devono essere desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio (se ricorre, la condizione rileva anche per i fatti diversi non connessi:

C. Cost. n. 408/05). Nel caso in esame il giudice (ritenendo di rispondere nel merito ad istanza analoga ad altra già proposta e rigettata) ha radicalmente e motivatamente escluso l’identità del fatto o anche solo l’esistenza di un rapporto di connessione tra fatti distinti, rilevando come si sia trattato di due diversi clan di camorra succedutisi nel tempo nella gestione sul territorio del traffico di sostanze stupefacenti: entità ontologicamente diverse ed in rapporto tale da escludere a priori una loro previa, comune ideazione e così pure una continuità di azione criminale.

Allo stesso modo è stato motivatamente rilevato come solo in un secondo momento (con l’apporto di nuovi collaboratori rispetto a quelli inizialmente sentiti) il quadro indiziario a carico del D. P. avesse raggiunto la consistenza e gravita necessaria per l’emissione della seconda ordinanza custodiale. L’assunto, contestato dalla difesa (che l’attribuisce ad una valutazione del Pm acriticamente accolta dal Gip), è invece confortato dalla circostanza, dalla stessa difesa dedotta, che dalla prima associazione l’imputato è stato definitivamente assolto nel corrispondente procedimento.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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