Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 25-05-2011, n. 20981 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 8/9/10 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare presentata da M.A. e ciò perchè, con ordinanza 19/5/09, quello stesso Tribunale aveva revocato nei suoi confronti la stessa misura, con la conseguente inibizione triennale, ex art. 58- quater op, di ottenere altre misure alternative alla detenzione in carcere.

Con ricorso allo stesso Tribunale (qualificato come ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5) il M. deduceva violazione di legge laddove il giudicante aveva ritenuto operativo il divieto in questione anche nei confronti dei collaboratori di giustizia, disciplinati da un corpus normativo speciale (derogativo di quello generale, compreso l’art. 58-quater op). Inoltre la causa che aveva determinato la revoca del precedente beneficio si era conclusa con un non luogo a procedere. Chiedeva pertanto l’annullamento del decreto e la valutatone collegiale dell’istanza nel merito. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, che del tutto genericamente affermava la qualità di collaboratore di giustizia del ricorrente.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Come correttamente rileva il PG nel suo parere, le deduzioni del ricorrente (la qualità di collaboratore di giustizia in relazione all’importanza della collaborazione, alla sussistenza del ravvedimento, alla mancanza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata) sono esposte in linea di principio e non sono riferite in alcun modo alla sua personale posizione. In ogni caso la disciplina dei benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia, concedibili "anche in deroga" alle vigenti disposizioni ( L. n. 82 del 1991, art. 16-nonies, comma 4), riguarda espressamente i limiti di pena per la loro adozione e non quindi il tema di cui all’art. 58-quater, commi 2 e 3, op, della loro revoca e del conseguente divieto triennale di una nuova concessione. Non rileva, pertanto, la specialità della normativa sui collaboratori rispetto ad un tema (sia pur disciplinato con norma generale) che esula dall’ambito di applicazione della stessa. Irragionevole, peraltro, un’eventuale, diversa regolamentazione della materia (non premiale, ma lato sensu sanzionatoria e quindi da valere per ogni detenuto che non abbia corrisposto alla fiducia comunque accordata con il beneficio).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una congrua sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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