Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 25-05-2011, n. 20980 Porto abusivo di armi in abitazioni e appartenenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con incidente di esecuzione in data 26/5/10 rivolto al Tribunale penale di Catania in composizione collegiale avverso la cartella di pagamento, notificatagli il 20/4/10, inerente l’ammenda di 1.000 Euro irrogatagli dalla Corte di Cassazione con ordinanza 19/5/05 che dichiarava l’inammissibilità del suo ricorso, V.S. chiedeva l’invio degli atti riguardanti il procedimento (per il reato di cui all’art. 699 c.p., comma 2) alla Corte di Giustizia Europea (affinchè ne verificasse la conformità con i principi comunitari in materia), la sospensione della riscossione delle somme richieste, la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, l’annullamento della cartella di pagamento.

Con provvedimento dep. il 25/6/10 il presidente del collegio, ravvisando l’evidente estraneità della questione alla competenza del giudice dell’esecuzione, dichiarava la inammissibilità del ricorso.

Ricorreva per cassazione (sezioni unite penali) il V., proponendo regolamento di competenza: premessi i contenuti dell’incidente di esecuzione da lui sollevato (dove in particolare lamentava di non aver ricevuto prima della cartella di pagamento alcun invito ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212) e l’inammissibilità di esso dichiarata dal giudice adito, deduceva la nullità dell’ordinanza dove non comparivano i nomi dei giudici nè del pubblico ministero e dove, essendo stata declinata la competenza, si sarebbero dovuti trasmettere gli atti alla Cassazione per l’eventuale regolamento della medesima. Chiedeva pertanto che la S.C. adita designasse il giudice competente a decidere il suo ricorso.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevando che nel ricorso non si chiedeva l’eventuale annullamento dell’ordinanza impugnata ma si invocava genericamente un regolamento di competenza (o la risoluzione di un conflitto, essendosi richiamati gli artt. 28 e 30 c.p.p.), chiedeva dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212 ("Invito al pagamento") prevede che, passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata la pena in istituto, l’ufficio notifica al debitore l’invito al pagamento dell’importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà a iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.

Laddove l’ufficio non avesse adempiuto a tale invito (ma in proposito il ricorso non è autosufficiente, non offrendo la prova di quanto affermato: v. Cass., sez. 1^ penale, sent. n. 6112 del 22/1/09, rv.

243225, Bouyahia), l’interessato avrebbe dovuto fare opposizione alla cartella esattoriale per dedurre gli eventuali vizi (come opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi secondo le norme processuali civilistiche: v. Cass., sez. 3^ civile, sent. n. 24215 del 17/11/09, rv. 610092).

Ciò non ha fatto, proponendo invece un incidente di esecuzione (che incongruamente contestava un titolo penale definitivo) che a ragione non è stato ricevuto dal giudice adito, ritenutosi privo di competenza (recte di giurisdizione). Ne è seguito l’odierno ricorso, che in ogni caso propone un "regolamento" di competenza da nessun giudice sollevato e che non spettava alla parte sollevare direttamente ( art. 30 c.p.p.).

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).

Non si ritiene di disporre anche il pagamento di una somma alla cassa delle ammende vista la singolarità del caso, indotto anche dall’inesatta espressione usata nel provvedimento impugnato.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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