T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4732 Benefici economici e di carriera Incarichi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il dottor C.L. ha impugnato (unitamente alla nota n.772 del 25.7.1988: con la quale la sua Amministrazione di appartenenza gli ha fatto presente che tutto il personale ospedaliero che prestava servizio presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia avrebbe dovuto confluire, temporaneamente, in quello a conduzione universitaria) la delibera n.679 del 19.7.88, con cui si intendeva

a) far cessare al 31.7.87 i benefici concessigli in forza dell’art.8 della legge n.207/85 e

b) limitare a tale data (e non a quella dell’indizione del relativo concorso) il suo trattenimento in servizio nell’incarico apicale di Capo Servizio di Ostetricia e Ginecologia.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 30.3.2011 (dove si è preso atto della costituzione meramente formale dell’Amministrazione intimata), il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano sostanzialmente fondate.

Si osserva, al riguardo

che l’interessato, Aiuto Ostetrico di ruolo, ha svolto continuativamente le funzioni di Dirigente del predetto Servizio;

che egli (titolare della cosiddetta "idoneità primariale") ha chiesto alla Usl RM/7 di potersi giovare dei benefici previsti dalla cennata legge 207 dell’85: e, quindi, di esser immesso in ruolo nella posizione funzionale di Primario OstetricoGinecologo;

che il diniego oppostogli, sul punto, dall’Amministrazione sanitaria è stato annullato in sede giurisdizionale (dove si è riconosciuta sia la sussistenza delle funzioni primariali da lui svolte che la loro validità quale presupposto per l’applicazione, in suo favore, dell’art.8 della legge "de qua");

che (come risulta, indubitabilmente, "per tabulas") la stessa Usl ha considerato vacante la posizione di cui era titolare il L.;

che, in essa, è infatti stata immessa – formalmente – la dottoressa Rossi: il cui posto (di Assistente) è stato, correlativamente, assegnato alla dottoressa A..

Ciò posto; anche a non voler considerare,

che l’immissione in ruolo del ricorrente nell’ambìta posizione apicale (seppure non sarebbe potuta derivare direttamente dalla cennata legge "207") avrebbe comunque dovuto verificarsi – sussistendone tutti i presupposti (e, cioè, l’autonomia del Servizio di Ostetricia e Ginecologia, la vacanza del posto di organico, la qualifica di Aiuto di ruolo, propria del ricorrente, ed il possesso – da parte di questi – dell’idoneità primariale) – ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR n.128/69,

si deve, pur sempre, rilevare

che la delibera impugnata in principalità pretende di far cessare al 31.7.87 i benefici di cui il L. si giovava, sul presupposto che – a tale data – la posizione (già) occupata dal ricorrente sarebbe stata assegnata al professor N.;

che, peraltro, la stessa Usl (con provvedimento del 30.6.88) aveva revocato l’atto che disponeva il trasferimento – presso di essa – di questo soggetto ("restituito", infatti, alla Usl FR/10);

che, in ogni caso, una corretta applicazione dell’art.8 della legge "207" avrebbe dovuto consentire il trattenimento in servizio del L. nell’incarico (apicale) da lui ricoperto (almeno) sino all’espletamento del concorso volto alla regolare copertura della relativa posizione.

E tanto basta, al Collegio, per ritenere – appunto – fondato: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento il ricorso in esame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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