Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 25-05-2011, n. 20979 Istituti di prevenzione e di pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 31.10.2010, il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo ha respinto il reclamo, proposto da D.O., detenuto presso la casa circondariale di Cuneo, sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis o.p., avverso il provvedimento con cui l’amministrazione penitenziaria aveva rigettato la sua istanza, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad incontrare in via permanente un ministro del culto dei testimoni di geova per lo studio della Bibbia.

2. Il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che il rigetto dell’istanza formulata dal detenuto non poteva ritenersi una violazione della libertà religiosa, assicurata ai detenuti dall’art. 26 o.p., in quanto lo studio della Bibbia ben poteva essere svolto dal richiedente mediante contatti epistolari con il ministro del culto e non comportava necessariamente la presenza fisica di quest’ultimo in carcere, anche perchè il richiedente era persona sottoposta al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis o.p..

3. Avverso detto provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo D.O. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, o.p. e degli artt. 8 e 19 Cost., in quanto la richiesta da lui formulata di poter liberamente studiare la Bibbia con il proprio ministro del culto era da ritenere come attività di assistenza di natura religiosa o spirituale, riconosciuto ad ogni individuo dall’art. 19 Cost..
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da D.O. è fondato.

2. I provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in materia di reclami generici, proposti dai detenuti ex art. 35 o.p. sono adottati al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio e sono ricorribili in Cassazione solo se con essi viene lamentata un’eventuale violazione di diritti soggettivi (cfr.

Cass. 1A 21.5.08 n. 21704, rv. 239885).

3. Sotto tale ultimo aspetto va rilevato che non appare esaustiva la motivazione adottata dal magistrato di sorveglianza di Cuneo per respingere l’istanza proposta dal ricorrente, atteso che, ai sensi dell’art. 26, comma 4 ord. Penit., detenuto, siccome appartenente a religione diversa dalla cattolica, ha diritto di ricevere, su sua richiesta, l’assistenza del ministro del proprio culto e di celebrarne i riti.

4. Invero il giudice di merito ha ritenuto che la libertà riconosciuta dall’art. 26 ord. penit. ai detenuti e agli internati "di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto" non implicava che lo studio dei testi biblici dovesse necessariamente e sistematicamente avvenire alla presenza di un ministro del culto di appartenenza, come chiesto dal ricorrente.

Detta motivazione appare insufficiente, ritenendosi altresì necessario che venga approfondito il ruolo che svolge, nell’ambito del culto praticato dai testimoni di geova, lo studio della bibbia e che venga inoltre accertato se, nell’ambito dell’anzidetto culto, siano prescritte specifiche modalità per lo studio della bibbia, tali da richiedere la presenza necessaria del ministro di quel culto.

5. Ferma l’anzidetta esigenza di approfondimento, va peraltro rilevato che, se da un lato è vero che, come giustamente osservato dal magistrato di sorveglianza, lo studio dei testi biblici non comporta la costante e sistematica presenza del ministro del culto, dall’altro neppure può escludersi che l’approfondimento di tali testi richieda talvolta l’assistenza del ministro del proprio culto al fine di chiarire eventuali punti oscuri o di difficile comprensione per un soggetto di non elevata cultura, atteso che il termine "assistenza" adoperato dalla norma non può che essere inteso come presenza materiale e spirituale del ministro del culto che aiuti Il credente ad approfondire i testi religiosi.

6. Ne consegue che, in linea di massima, non pare possibile negare ad un credente – ed a maggior ragione ad un testimone di geova, per il quale è importante lo studio della bibbia – almeno una qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando l’esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare l’ordine e la sicurezza dell’istituto carcerario.

7. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Cuneo, il quale, svolti gli opportuni accertamenti, provvedere a contemperare le esigenze di ordine e di sicurezza dell’istituto di detenzione con il diritto del detenuto di essere assistito nello studio della bibbia da un ministro del proprio culto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Cuneo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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