Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 25-05-2011, n. 20978 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 31/3/10 il Gup del Tribunale di Palermo, giudice dell’esecuzione, su richiesta del Pm revocava (ricorrendo le condizioni di cui all’art. 168 c.p., comma 1, n. 1) l’indulto applicato a G.S. sul cumulo residuo di pena di anni 3, mesi 10 e giorni 12 di reclusione ed Euro 6.934 di multa a causa di reato successivamente commesso, giudicato con sentenza definitiva il 2/9/10.

Ricorreva per cassazione il detenuto personalmente, eccependo contraddittorietà della motivazione rispetto al dispositivo: il giudice dell’esecuzione, dopo aver rilevato nella parte motiva del provvedimento la sussistenza delle condizioni per la revoca (su cumulo di pena eseguito il 30/10/07) del beneficio della sospensione condizionale della pena (senza specificare in relazione a qual sentenza), in dispositivo disponeva la revoca del beneficio dell’indulto. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando come il provvedimento (di revoca di indulto) fosse stato emesso (benchè malamente motivato, ma la questione era irrilevante) su richiesta del Pm ed a seguito di udienza camerale, dove l’altra parte era stata messa a conoscenza del thema decidendum.

Il ricorso, infondato, va respinto. Come correttamente rileva il PG, oggetto del provvedimento è la revoca dell’indulto chiesta dal Pm e il giudice dell’esecuzione, sia pur evocando nella parte motiva una non meglio precisata sospensione condizionale, ha provveduto sulla richiesta, dopo aver provocato il contraddittorio e sentite le parti:

all’udienza fissata, rinunziante il detenuto ed assenti entrambi i difensori di fiducia ma presente il difensore nominato di ufficio (che nulla ha eccepito), si è discusso di indulto e sull’indulto si è provveduto. Irrilevante l’errore solo materiale contenuto nella motivazione, il dispositivo rispondendo puntualmente alle premesse.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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