T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4730 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, il signor P.V. ha impugnato – chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività – la determinazione con la quale i competenti organi del Ministero dell’Interno (preso atto del giudizio di inidoneità fisica espresso, nei suoi confronti, dall’apposita Commissione esaminatrice) l’hanno escluso dal concorso pubblico indetto – con D.M. n.5140/2008 – per la copertura di 814 posti di Vigile del Fuoco.

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 13.4.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Discostandosi nettamente da quanto evidenziato "in prime cure", le risultanze dei nuovi accertamenti sanitari (disposti, appunto, in sede istruttoria) hanno infatti concluso nel senso che l’interessato è, in realtà, pienamente idoneo (ovviamente: dal considerato punto di vista "internistico") allo svolgimento delle mansioni di cui è causa.

E tanto basta, al Collegio, per riconoscere – come si è detto – fondato: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento il ricorso stesso.

Nulla si dispone (peraltro) circa le spese dell’effettuata verificazione, in assenza di una espressa indicazione – in tal senso – da parte dell’organo al quale (ex art.66 d.lg. n.104/2010) era stato ordinato di provvedere.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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