Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 12 giugno 2006, rigettava, compensando le spese del grado, l’appello proposto da L.A. avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva accolto l’opposizione proposta da M.D. contro il decreto ingiuntivo, emesso il 5 giugno 1992, di pagamento della somma di L. 26 milioni portata da n. 14 cambiali emesse dal M. in favore del L.. Avverso tale sentenza il L. ha proposto, con atto notificato il 2/3 gennaio 2007, ricorso a questa Corte, basato su due motivi, illustrati anche da memoria. Il M. ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

1. Si impone innanzitutto la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza ( art. 335 c.p.c.).

2. Esaminando i motivi del ricorso principale – che denunziano sia violazione di legge sia vizio di motivazione – deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel giugno 2006 e quindi nel periodo dì vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Nel caso in esame, l’illustrazione di entrambi i motivi di ricorso non contiene alcuno degli elementi anzidetti. L’inammissibilità del ricorso principale ne deriva dunque di necessità. 2. Deve conseguentemente dichiararsi, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del (pur condizionato) ricorso incidentale, in quanto proposto dal M. oltre il termine di legge per l’impugnazione della sentenza.

3. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale tardivo. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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