T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4729 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo – Motivi della decisione

orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto l’impugnato giudizio di inidoneità, che è così formulato: "sovrappeso (imc 32,43) (co 4 – quattro) cod 08 direttiva tecnica del 05 dicembre 2005 per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"; e che reca altresì l’indicazione dei relativi riferimenti normativi (decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114; direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 riguardante l’accertamento delle imperfezioni/infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; decreto dirigenziale n. 18 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV Serie speciale n. 14 del 19 febbraio 2010 (bando di concorso));

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– le censure le quali lamentano assoluta carenza di motivazione e cripticità del contestato giudizio vanno respinte perché quest’ultimo dà invece adeguatamente conto delle ragioni sulle quali fonda; e, sebbene non particolarmente chiaro, lo è però sufficientemente, poiché consente di intendere che esso si riferisce al coefficiente 4 (codice 8 (Sviluppo somatico di grado non inabilitante e con: I.M.C. " 20 e " 26 per le femmine), dell’Elenco generale (imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali) della Direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 "per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"), coefficiente che ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del bando di concorso, comportava giudizio di inidoneità;

– la censura la quale lamenta cripticità dell’atto impugnato anche quanto al dato numerico di "32,43" va respinta perchè, come mostra di intendere lo stesso ricorso nella censura che segue, trattasi del dato indicativo, sufficientemente chiaro, dell’indice di massa corporea;

– la censura la quale lamenta che l’indice di massa corporea pari a 32,43 è, quanto alla ricorrente, abnorme va respinta perché totalmente priva di principio di prova.

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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