Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19951

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta nei confronti del Ministero della Economia e Finanze da S.E., quale erede di S.M. e P.M.F., volta ad ottenere l’indennizzo per la perdita di alcuni beni confiscati dal Governo Libico nel 1970, con sentenza pronunziata in contumacia dell’Amministrazione la condannava al pagamento della somma di L. 718.961.337, oltre interessi al saggio legale dall’entrata in vigore della L. n. 135 del 1985, art. 4 al saldo e spese di lite. L’appello proposto dal Ministero limitatamente alla statuizione sugli interessi, cui resisteva la S., veniva definito dalla Corte d’appello di Roma con sentenza di accoglimento, che condannava il Ministero alla corresponsione degli interessi moratori al saggio legale a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, con onere a carico della S. delle spese di lite.

Avverso tale sentenza, depositata in data 11 ottobre 2004, S. E. ha, con atto notificato il 26 novembre 2005, proposto ricorso a questa Corte, cui resiste il Ministero con controricorso.
Motivi della decisione

Il Ministero eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nel testo vigente alla data di notifica dell’atto, anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 40 del 2006. L’eccezione è fondata. L’art. 366, n. 4 prescrive che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano: nè l’una nè l’altra indicazione risultano invece contenute nel ricorso in esame. La declaratoria di inammissibilità ne deriva dunque di necessità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, in Euro 2.500,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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