T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4728 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che l’impugnata esclusione è stata disposta per "alterazione della visione dei colori: deuteroanomalia della visione tricromatica accertata all’esame con anomaloscopio. D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art. 1, comma 1, lettera d)";

Considerato che nessuna delle censure il ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale rileva che il ricorrente ha soltanto una ridotta visione delle diverse sfumature di colore verde quando sono accostate l’una accanto all’altra, e che trattasi di cosa diversa dalla deuteranopia, ovvero dall’assoluta mancanza della percezione del colore verde, va respinta perché anche questa alterata visione dei colori, seppure non qualificabile come deuteranopia, risulta qualificabile come assenza di quella "normalità del senso luminoso e cromatico" espressamente indicata nell’art. 1, comma 1, lettera d), del D.M. 11 marzo 2008, n. 78, il quale appare dunque correttamente applicato dall’Amministrazione;

– la censura la quale rileva che il ricorrente è volontario in ferma prefissata – prima annuale e poi quadriennale – nell’Esercito italiano va respinta perché la circostanza non vale ad escludere la legittimità dell’impugnata esclusione, che ha tenuto conto non già dei requisiti richiesti per la ferma nell’Esercito italiano (peraltro accertati in data diversa da quella rilevante per il presente concorso) ma dei diversi requisiti specificamente richiesti per il concorso in epigrafe;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo e dell’art. 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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