Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19949 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Consorzio Caivano Uno convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Caivano, per sentirlo condannare al pagamento di alcune somme a titolo di corrispettivo (e accessori) dell’appalto per la progettazione e la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione in quel Comune, ad esso trasferite dall’originario committente Regione Campania-Commissario Straordinario di Governo ai sensi del D.L. n. 244 del 1995. Avendo il Comune eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva perchè il trasferimento delle opere non poteva ancora ritenersi realizzato e perchè in ogni caso le obbligazioni dedotte erano sorte prima del trasferimento, il Consorzio chiamò in giudizio il Commissario Straordinario di Governo, chiedendone la condanna in solido con il Comune. Il tribunale, con sentenza del 2 aprile 2002, condannò il convenuto ed il chiamato, in solido, al pagamento di Euro 2.138.000,00 oltre interessi e spese del giudizio. L’appello proposto dal Commissario Straordinario di Governo e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui resisteva il Consorzio mentre il Comune di Caivano restava contumace, veniva definito dalla Corte d’appello di Napoli accogliendo il gravame con il rigetto, per difetto di legittimazione passiva, della domanda del Consorzio nei confronti degli appellanti, fermo il resto. Avverso tale sentenza, depositata il 19 marzo 2004, il Comune di Caivano ha, con atto notificato il 29 aprile 2005, proposto ricorso a questa Corte affidato a quattro motivi. Resistono gli intimati con controricorsi.
Motivi della decisione

Il ricorrente Comune di Caivano, la cui responsabilità per il debito dedotto dal Consorzio è stata accertata dalla sentenza di primo grado, si duole della sentenza d’appello che ha escluso la corresponsabilità solidale nel debito stesso del Commissario Straordinario di Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, censurando, sotto più profili, il ritenuto trasferimento delle opere in suo favore dalla Amministrazione Statale e, in ogni caso, la rilevanza attribuita a tale trasferimento dalla Corte di merito ai fini della liberazione dell’originario debitore, cioè dell’Amministrazione committente delle opere stesse. Nei due controricorsi, i resistenti hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso del Comune per difetto di interesse.

L’eccezione è fondata. Il debitore solidale non ha interesse a proporre impugnazione ove, come nella specie, la condanna nei suoi confronti sia passata in giudicato ed egli non abbia proposto domanda di rivalsa o regresso nei confronti dei pretesi condebitori solidali (cfr. ex multis Cass. n. 2266/2006; n. 14753/2007; n. 25157/2008; n. 539/2011). La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è infatti prevista dalla legge nell’interesse esclusivo del creditore, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni, tra condebitori:

ne deriva che la sentenza che esclude la solidarietà di altri nel debito non aggrava la posizione del debitore dell’intero nè pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, che non ha formato oggetto del giudizio; e che quindi egli non ha interesse ad impugnarla. La declaratoria di inammissibilità del ricorso segue di necessità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna delle due parti resistenti in Euro 15.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *