Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 25-05-2011, n. 20964 Fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 4/3/89 il Tribunale civile di Brescia dichiarava il fallimento della Coinvest spa, di cui l’odierno ricorrente D. M. era presidente del consiglio di amministrazione.

Faceva seguito il fallimento di numerose società collegate.

I vari fallimenti, sia detto incidentalmente, traevano origine da quello del gruppo B. e in particolare di una delle società di quel gruppo, la IDL spa, fallita nel 1988, in cui favore la Coinvest aveva prestato fidejussioni e rilasciato lettere di patronage.

L’imputazione per il D. e altri amministratori coimputati, che oggi non interessano, era di bancarotta patrimoniale e documentale e si articolava in 53 capi di accusa, di cui la gran parte relativi al detto D..

In primo grado il Tribunale di Brescia, con sentenza 1/12/00, tra l’altro dichiarava la penale responsabilità del D. per 36 capi di imputazione e lo condannava alla pena principale di anni venti e mesi nove di reclusione.

Lo assolveva da altre imputazioni perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato; per altre (in alcuni casi a seguito di derubricazione dell’ipotesi più grave in bancarotta semplice) dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

In sede di gravame la Corte di Appello di Brescia, con sentenza 14/11/05, assolveva e in un caso proscioglieva (per amnistia: capo 10/B) il D. da alcuni capi di accusa e riduceva la pena nei suoi confronti, per i residui 29, in dieci anni di reclusione.

In sede di legittimità seguiva la sentenza 17/6/08 della S.C. di Cassazione, sez. 5^ penale, che, per quanto riguarda il D., annullava con rinvio per nuovo esame su tre punti: la legittimità della costituzione di parte civile della Italfin Spa, socia della danneggiata Punta Volpe Gardens Spa, già autonomamente-costituita;

l’utilizzabilità della deposizione testimoniale del m.llo S., che era stato autorizzato a consultare appunti di atti da lui non sottoscritti; il mancato accoglimento della richiesta difensiva di una perizia contabile di ufficio, richiesta disattesa in primo grado sull’assunto della sufficienza probatoria della documentazione in atti e ignorata in appello.

Con sentenza 26/3/10 la Corte di Appello di Brescia, in sede di rinvio, escludeva la parte civile Italfin Spa, assolveva il D. da un capo d’imputazione (il 10/A) per una parte e per altra parte ne dichiarava la nullità rimettendo gli atti al Pm; rideterminava la pena in anni nove e mesi sei di reclusione. Confermava nel resto.

In ordine alle due altre questioni specificamente sollevate in sede di legittimità dalla difesa del D. (la deposizione S. e la perizia contabile), con la sentenza oggi impugnata il giudice del rinvio affermava: quanto alla prima (da ritenere limitata alla vicenda del fallimento Leasing Center: capo 27, lett. B e D), che la prova (di cui la deposizione S. costituiva mera conferma) era autonomamente desumibile dalla deposizione del curatore Se.

(per la complessiva genesi della vicenda) e (per la distrazione di un finanziamento di un miliardo e 900 milioni di lire ricevuto dalla Fin Eco Factoring Spa: capo 27/B) dai documenti bancari e dai titoli acquisiti e (per la distrazione di un miliardo e 667 milioni di lire della Leasing Center in finanziamenti non contabilizzati alla Coinvest Spa: capo 27/D) dalla documentazione acquisita; quanto alla seconda, che gli elementi acquisiti (a parte quelli relativi al capo 10/A) risultavano ampiamente sufficienti a sostenere le conclusioni assunte con la sentenza di primo grado (e venivano specificamente riportati in riferimento ai vari capi: 2, 3/A, 3/D, 3/E e 52; 5/A e 5/B; 7/A e 7/B; 9/A e 9/B; 13/A e 13/B; 15/B e 53; 16; i citati 27/B e 27/D; 29; 31/A e 31/B; 35/A, 35/B e 35/C; 42/A, 42/B e 42/C; 49).

Al presente D. è dunque imputato (28 capi) di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della Spa Coinvest quale presidente del suo Cda (capi 2, 3/A, 3/D, 3/E, 52); della Girelli Industriale Srl quale consigliere del suo Cda (capi 5/A, 5/B); della Srl Omega 6 quale suo amministratore (capi 7/A, 7/B); della Turinvest 2 Spa quale suo amministratore (capi 9/A, 9/B); della Srl Brescia Industriale quale consigliere del suo CdA (capi 13/A, 13/B); di false comunicazioni sociali e di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della Spa Antiche Dimore (capi 15/B, 16, 53); di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della Leasing Center Spa quale consigliere del suo CdA (capi 27/B, 27/D); della Porto Cervo Gardens quale suo amministratore unico (capo 29); della Tecnedil Srl quale suo amministratore unico (capi 31/A, 31/B); della Joint Venture Club Srl quale suo amministratore unico (capi 35/A, 35/B, 35/C); della International Promotion Srl quale suo amministratore unico (capi 42/A, 42/B, 42/C); della Coinvest Servizi Srl quale suo amministratore unico (capo 49).

Impugnava ancora per cassazione – è l’odierno ricorso – la difesa del D., insistendo sulle due doglianze di fondo già sollevate con il primo (e con i motivi di appello) e su una terza, relativa al trattamento sanzionatorio, non considerata dai precedenti giudici sia di legittimità che di rinvio.

Sull’eccezione di inutilizzabilità della deposizione del m.llo S.G. sono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione: premesso che il m.llo S. non solo non aveva partecipato alla verifica fiscale della Leasing Center Spa, ma anche a quelle della Brescia Industriale Srl e delle Antiche Dimore Spa e della Turinvest Due Spa (da cui un primo, corrispondente vizio di motivazione), sia per quanto riguardava il capo 27/B che il capo 27/D la deposizione del S. aveva costituito il necessario tramite (o filtro) attraverso il quale (a meno di non disporre la pur richiesta perizia) i documenti in atti erano stati ritenuti (specificamente dal giudice di primo grado, solo genericamente da quello di appello) pertinenti alle imputazioni in questione. Senza quella testimonianza veniva meno il necessario riferimento.

Di qui il fondamentale vizio di motivazione.

Sul rigetto della richiesta di integrazione istruttoria (perizia contabile) è dedotto vizio di motivazione: nell’affermare genericamente che gli elementi acquisiti risultavano "ampiamente sufficienti a sostenere le conclusioni assunte con la sentenza di primo grado", il giudice del rinvio non solo – come detto – aveva trascurato che alla verifica della Brescia Industriale Srl non aveva partecipato il teste m.llo S. (venendo per ciò meno il supporto di accusa per i capi 13/A e 13/B), ma aveva omesso di indicare, se non con generico richiamo, i singoli passaggi delle deposizioni dei tre testi (i due curatori ed il S.) ed i singoli riscontri documentali rilevanti per le imputazioni; inoltre non aveva chiarito, secondo quanto demandatogli dal giudice di legittimità, le diffuse genericità ed approssimazioni fattuali delle precedenti decisioni, con speciale riferimento alla circostanza, emersa nel processo, che non tutta la documentazione contabile ed amministrativa necessaria era stata consultata, perchè non disponibile o addirittura dispersa.

Sul trattamento sanzionatorio e le circostanze di reato era dedotta violazione di legge e vizio di motivazione: premesso che il motivo, già contenuto nel primo ricorso, non era stato preso in considerazione dalla S.C. (forse per il carattere potenzialmente assorbente dei motivi accolti), la difesa riproponeva la censura (riconosciuta fondata per il coimputato C., anche se per lui irrilevante per la dichiarata prescrizione dei reati a seguito dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche) del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione coi reati di cui alla sentenza 29/11/93 del Tribunale di Milano (fallimento IDL) ed altra relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate con formule di stile.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto del ricorso (inammissibile nella parte relativa alla pena); i difensori dell’imputato per il suo accoglimento.

Il ricorso va accolto limitatamente all’omessa disamina da parte del giudice di merito della questione dedotta dall’appellante circa la continuazione dei reati presentemente giudicati con quelli per i quali il 29/11/93 vi è stata definitiva condanna del Tribunale di Milano in relazione al fallimento IDL (Ital Discount Leasing).

I rimanenti motivi sono infondati. Si deduce, quanto ai capi 27, B e D (la sottrazione dall’attivo patrimoniale della Leasing Center di L. 1.900.046.875 derivanti da un finanziamento per maggior somma ottenuto dalla Fin Eco Factoring e di complessive L. 1.667.724.100 attraverso la concessione di finanziamenti non contabilizzati alla Coinvest Spa), che delle sottrazioni in questione non poteva riferire il m.llo S., che alla verifica fiscale della Leasing Center non aveva partecipato (come pure, per incidens, a quelle della Brescia Industriale, delle Antiche Dimore e della Turinvest): inutilizzabile la sua testimonianza (e senza la pur richiesta perizia), le imputazioni erano sfornite di prova.

Allo stesso modo sfornite di prova le imputazioni riguardanti la Brescia Industriale Srl (capi 13, A e B), una volta che il giudice del rinvio non aveva indicato i singoli passaggi delle deposizioni dei due curatori e del m.llo S. (che anche in questo caso, peraltro, non aveva partecipato alla verifica) e i singoli riscontri documentali ritenuti rilevanti; nè aveva chiarito, secondo le indicazioni del giudice di legittimità, le diffuse genericità e approssimazioni delle precedenti decisioni, visto specialmente che, come era emerso nel processo, non tutta la documentazione necessaria era stata consultata, vuoi perchè non disponibile vuoi perchè andata dispersa.

La prima censura era stata presa in considerazione dal primo giudice di legittimità a proposito del coimputato C. e riferita anche all’analoga posizione del D.: se non vi erano documenti da consultare a sua firma, il mar.llo S. (anche se si poteva presumere che come coordinatore del "pool" investigativo fosse a conoscenza di tutti gli atti) non poteva essere abilitato a consultare, in aiuto della memoria, appunti da lui non redatti ( art. 499 c.p.p., comma 5).

Di qui l’inutilizzabilità della sua deposizione, a meno che il giudice del rinvio non individuasse l’esistenza dei presupposti fattuali (rapporto conclusivo a sua firma od altro) che avessero legittimato la consultazione.

Ciò in effetti non è avvenuto.

Allo stesso modo, a fronte del rilievo del primo giudice di legittimità, che osservava come la perizia contabile chiesta dalla difesa non fosse stata disposta dal giudice di appello (seconda censura) sulla base di un’apodittica affermazione di sufficienza probatoria della documentazione in atti (nonostante le diffuse genericità ed approssimazioni rilevate da quello stesso giudice di legittimità), il giudice del rinvio ha continuato ad affermare che gli elementi acquisiti risultavano ampiamente sufficienti a sostenere le conclusioni assunte con la sentenza di primo grado.

Va premesso che per costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte "il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può – salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno – rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purchè motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità.

Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non quindi come dati che si impongono per la decisione demandatagli" (così, da ultimo, Cass., sez. 5^, sent. n. 34016, c.c. 22/6/10, rv. 248413, Gambino).

Nel caso in esame il giudice del rinvio si è mantenuto nei confini indicati.

Quanto alla deposizione del m.llo S., ha dato atto che egli non risulta avere operato nella verifica fiscale della Leasing Center o aver redatto o sottoscritto il relativo verbale di contestazione, ma ha al contempo segnalato come la prova per i reati sub 27 B e D riposasse anche su altri elementi di prova.

Richiamate per il capo 27/B le testimonianze dei curatori F. e Se., osservava come lo specifico apporto testimoniale del S. alla ricostruzione che portava alle conclusioni della sentenza di primo grado fosse limitato alla mera conferma dei dati già autonomamente desumibili, per la genesi della vicenda, dalla deposizione del Se. e, per la destinazione della somma contestata, dai documenti bancari (dai quali risultava il collegamento contestuale dell’emissione dei titoli con la percezione della somma proveniente dal finanziamento) e dal titoli acquisiti (con particolare riguardo ai nominativi degli emittenti e dei destinatari che comparivano sugli stessi).

Per il capo 27/D ricordava di poi come già il Tribunale, pur facendo riferimento alle dichiarazioni del S., precisava come queste ultime fossero state rese sulla base di lettere commerciali ed esiti di accertamenti bancari esistenti agli atti.

E la natura dell’addebito era tale (v. sopra) da rendere il medesimo fondato per il sol fatto che un finanziamento delle notevoli dimensioni indicate fosse stato concesso ad altra società del gruppo e che non fossero state allegate le giustificazioni economiche, in termini di vantaggio per la società erogante o per il gruppo, che devono sorreggere siffatte operazioni.

Quanto alla necessità di una perizia contabile il giudice del rinvio ribadiva che gli elementi acquisiti (a parte che per il capo 10/A, per il quale infatti diversamente provvedeva) risultavano ampiamente sufficienti a sostenere le conclusioni assunte con la sentenza di primo grado e partitamente li indicava per ciascun capo di accusa.

Per i capi 13/A e 13/B, in particolare (fallimento della Brescia Industriale Srl), essi risiedevano (per la deficitaria tenuta delle scritture contabili sub 13/A) nel mancato rinvenimento delle strutture ausiliarie e nell’omessa trascrizione di vendite effettuate e dei ricavi conseguiti e (per la distrazione del corrispettivo di 310 milioni di lire sub 13/B proveniente dalla vendita di due immobili alla Turinvest 2 Spa) dal mancato rinvenimento della somma e dalla mancata emissione della fattura a fronte della esistenza dei rogiti. In entrambi i casi, ancora una volta, i dati sono richiamati dalla testimonianza del m.llo S. (che il ricorrente assume essere stato estraneo anche alla verifica della Brescia Industriale), ma vale per essi quanto il giudice del rinvio (a fronte dello specifico rilevo della S.C.) aveva esplicitamente argomentato a proposito dei capi 27 B e D: i documenti in atti (o la loro significativa assenza) e la mancanza dei dovuti riscontri alle operazioni contabili e finanziarie effettuate erano di per sè prova sufficiente dei reati contestati.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per i restanti capi di imputazione, di talchè corretta e motivata appare la scelta del giudice di merito di non disporre ulteriori mezzi istruttori.

La sentenza va invece annullata, con rinvio, limitatamente all’omesso esame per il D. della dedotta continuazione con i reati (definitivamente giudicati) connessi al fallimento IDL. Per il C. la questione fu presa in esame, ritenuto tuttavia questo assorbito dal fatto che i reati in eventuale continuazione con quelli giudicati venivano dichiarati estinti per prescrizione a seguito della concessione (al C. e al Cl., coimputati dal ruolo subordinato) delle attenuanti generiche.

Per il D. fu omesso ogni esame, nonostante anch’egli nel primo ricorso per cassazione avesse posto la questione (per materiale errore ignorata dalla Corte e, conseguentemente, dal giudice del rinvio).

La valutazione spetterà al nuovo giudice di merito.

Motivato e corretto, invece (e quindi non censurabile in questa sede di legittimità), il diniego al ricorrente D. delle circostanze attenuanti generiche (per "il precedente penale specifico, la pluralità delle condotte criminose, la posizione soggettiva di preminenza assunta nella gestione del gruppo Coinvest ed il considerevole valore dei beni e delle disponibilità sottratte alla garanzia creditoria").
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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