Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19948

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.V., in proprio e quale procuratore generale della moglie R.G., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno su ricorso di S.C. prenditore di un assegno bancario per L. 45.000.000. Deduceva l’opponente che l’assegno era stato rilasciato al S. in garanzia nell’ambito degli accordi intercorsi per la compravendita di un terreno in località (OMISSIS) e che il S. lo aveva trattenuto indebitamente dopo aver incassato la somma prevista nell’ambito di tali accordi.

Si costituiva S.C. contestando tali deduzioni e affermando che l’assegno in questione gli era stato girato in pagamento del saldo del prezzo di acquisto del terreno di (OMISSIS).

Il Tribunale di Salerno respingeva l’opposizione mentre la Corte di appello in accoglimento del gravame dei coniugi P. revocava il decreto ingiuntivo.

Ricorre per cassazione S.C. affidandosi a due motivi di impugnazione.

Non svolgono difese P.V. e R.G..
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2721 e 2722 c.c..

Il ricorrente in violazione dell’art. 366 bis vigente ratione temporis e che prescriveva, a pena di inammissibilità, che ogni motivo di ricorso per cassazione dovesse concludersi con un quesito di diritto ha omesso qualsiasi formulazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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