Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19946 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 7 aprile 2005, respinse la domanda proposta, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del funzionario delegato dal CIPE, dall’avvocato O.L., e dichiarò improcedibile la domanda proposta dallo stesso nei confronti del Consorzio Imprese Costruzioni Romagnoli Lombardi IRCES in amministrazione straordinaria, per la quale affermò la competenza funzionale del tribunale fallimentare di Brescia.

2. Per la cassazione di questa sentenza, notificatagli il 19 luglio 2005, ricorre l’avvocato O..

La Presidenza del consiglio dei Ministri resiste con controricorso notificato il 13 gennaio 2008.

Anche la F.lli Lombardi s.p.a. in amministrazione straordinaria ha depositato controricorso, notificato il 7 dicembre 2005.

In data 19 maggio 2011 l’avv. O.L., in proprio, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non notificato.

3. La rinuncia al ricorso, depositata dall’unico ricorrente presso la cancelleria della corte, ancorchè non notificata alle altre parti, nè da queste accettata, determina l’inammissibilità del ricorso medesimo per sopravvenuta carenza d’interesse.

Le spese del giudizio sono a carico del ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna delle parti costituite, in Euro 4.500,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Euro 200,00 per esborsi, nonchè le spese generali e gli accessori come per legge, per la F.lli Lombardi s.p.a. in amministrazione straordinaria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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