Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
il ricorrente chiede l’applicazione dello stesso trattamento normativo ed economico previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 per i pari grado dell’Arma dei carabinieri, fondando le proprie censure su una questione di legittimità costituzionale;
Considerato che una identica questione di legittimità costituzionale è stata esaminata e decisa dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 296 dell’11 e 17 luglio 2000, la quale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione;
Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;
Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo e dell’art. 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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