Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-03-2011) 25-05-2011, n. 20865 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 5 novembre 2008, il GUP del Tribunale di Palermo, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava M. G. colpevole dei seguenti delitti:

a) ai sensi dell’art. 81 c.p. e art. 617 c.p., commi 1 e 3, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con abuso dei suoi poteri di responsabile del Reparto Polizia Amministrativa presso la Polizia Municipale-Circoscrizione di Brancaccio e con violazione dei doveri inerenti alla sua funzione, preso fraudolentemente cognizione di varie conversazioni telefoniche intercorse tra ufficiali ed agenti della stessa Circoscrizione. b) ai sensi dell’art. 617 bis c.p., commi 1 e 2, per avere, fuori dai casi consentiti dalla legge, con abuso dei suoi poteri di responsabile del Reparto Polizia Amministrativa presso la Polizia Municipale-Circoscrizione di Brancaccio e con violazione dei doveri inerenti alla sua funzione, installato un registratore telefonico alfine di intercettare le comunicazioni di cui al capo che precede;

e, per l’effetto, ritenuta la continuazione e con la diminuente di rito, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, oltre consequenziali statuizioni.

Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato, perchè i reati a lui ascritti erano estinti per intervenuta prescrizione.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in riferimento all’art. 617 c.p., commi 1 e 3 e art. 617 bis c.p., commi 1 e 2 nonchè agli artt. 266, 266 bis, 26, 268 e 271 c.p.p. nonchè difetto di motivazione. Lamenta, in particolare, che non sia stato considerato che, con le disposte intercettazioni, esso ricorrente intendeva svolgere, nella sua qualità di ufficiale di p.g., attività di indagine in riferimento ad un’ipotesi di peculato, costituente poi oggetto di apposita relazione di servizio trasmessa, unitamente alle cassette registrate, al Comandante del Corpo. I giudici di appello non avevano affrontato la questione giuridica sulla natura dell’atto posto in essere dall’odierno ricorrente.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c e art. 129 c.p.p. lamentando difetto di motivazione sull’elemento psicologico e sulle ragioni di doglianza espresse nei motivi di appello.

2. – Entrambe le censure – esaminabili contestualmente, stante l’identità di ratio contestativi che le accomuna – sono prive di fondamento e vanno, pertanto, rigettate.

Con tali doglianze, parte ricorrente reclama, in sostanza, l’applicazione in suo favore della norma processuale di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2. Sennonchè la disposizione in parola postula, come è noto, l’evidenza di più favorevoli cause di proscioglimento nel merito, rilevabili ictu oculi dal giudice che, preliminarmente, abbia ravvisato una causa di estinzione del reato. Tale condizione non è certo esistente nel caso di specie, tanto più a fronte di motivata affermazione di responsabilità in primo grado.

In ogni caso, nella fattispecie in questione non sarebbe stato possibile escludere la configurabilità delle ipotesi di reato in contestazione, essendo evidente che l’imputato pur nella sua qualità di Comandante del reparto di polizia municipale, non avrebbe potuto sottoporre ad ascolto e registrare, con apposita strumentazione, le telefonate dei suoi sottoposti, senza previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, nelle forme indicate dagli artt. 255 e ss. c.p.p., anche a ritenere che egli avesse (seppur disinvoltamente) operato in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria nel perseguimento di ritenuto reato di peculato asseritamene commesso dai suoi sottoposti, facendo uso del telefono di ufficio per conversazioni private.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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