T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4722 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1 – La USL RM/26 (cui è poi subentrata l’attuale intimata AUSL RM/G) istituiva, in applicazione della legge della Regione Lazio 7 gennaio 1987, n. 5, il Servizio affari generali – personale -formazione professionale – sistema informativo.

Con delibera n. 562 del 1° dicembre 1989, il Comitato di gestione, mancando funzionari di livello apicale, affidava l’incarico di direzione del Servizio, in applicazione dell’articolo 78 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all’attuale ricorrente avv. E.B..

Con nota del 20 settembre 1990 il presidente della USL disponeva la cessazione dell’incarico sul presupposto della sua durata soltanto semestrale e restituiva alle originarie funzioni l’avv. Bartolini.

Su ricorso di quest’ultimo la sentenza di questo T.a.r. n. 1318/1997, di cui ora si chiede l’ottemperanza, ha annullato il provvedimento per violazione del citato art. 78 del D.P.R. n. 761/1979, escludendo che l’incarico conferito con la citata delibera n. 562/1989 avesse durata solo semestrale.

Il ricorrente ha attivato le relative pretese economiche e previdenziali dinanzi al Tribunale civile di Tivoli con tre diversi giudizi.

Da ultimo, in esito a quegli originali giudizi, la Corte di cassazione – Sezioni unite civili, con sentenza n. 21801/2010 ha ritenuto la giurisdizione amministrativa per la controversia in esame quanto a tutte le determinazioni – anche relative al trattamento economico – sino alla data del 30 giugno 1998, per effetto della norma transitoria contenuta nell’articolo 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In considerazione di quella sentenza n. 21801/2010 il ricorrente ha notificato alla AUSL RM/G, in data 2 dicembre 2010, diffida a dare esecuzione, entro e non con oltre 30 giorni dal ricevimento dell’atto, alla citata sentenza di questo T.a.r. n. 1318/1997.

Non avendo l’Amministrazione ottemperato, il ricorrente adisce il T.a.r. chiedendo che ordini alla intimata AUSL RM/G di ottemperare alla sentenza e conseguentemente autorizzare il Servizio amministrativo ad apportare le variazioni stipendiali conseguenti al dispositivo della citata delibera n. 562/1989.

1.2 – Si è costituita la AUSL RM/G, eccependo:

– l’estraneità delle invocate sentenze alle differenze stipendiali;

– la prescrizione dei crediti vantati;

– l’intervenuta riforma in appello della sentenza, favorevole al ricorrente, del Tribunale di Tivoli n. 802/2003.

Il ricorrente ha un prodotto una memoria.

Entrambe le parti hanno depositato documenti.

La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 marzo 2011.

2.1 – Le eccezioni della AUSL RM/G vanno disattese.

In particolare:

– l’assunto secondo il quale le invocate sentenze di questo giudice amministrativo sarebbero estranee alle differenze stipendiali richieste dal ricorrente va respinto perché quelle sentenze attengono anche alle differenze stipendiali. Infatti l’ottemperanda sentenza n. 1318/1997 (confermata in appello), nell’annullare il provvedimento del 20 settembre 1990 di cessazione degli effetti della delibera n. 562/1989 per violazione dell’art. 78 del D.P.R. n. 761/1979 (il quale consentiva che fino all’espletamento dei relativi concorsi pubblici di assunzione gli eventuali posti vacanti nelle posizioni funzionali di direttore amministrativo capo servizio potevano essere ricoperti anche per incarico dal personale delle posizioni funzionali immediatamente inferiori), ha ripristinato gli effetti di quella delibera n. 562/1989 e dunque il trattamento economico da essa disposto (v. il punto 2) di quella delibera);

– l’eccepita prescrizione dei crediti vantati va esclusa poiché, ai sensi dell’articolo 2143 del codice civile, la prescrizione è interrotta dall’atto che introduce il giudizio; e quell’atto introduttivo, ed interruttivo della prescrizione, va individuato, in base alla sentenza della Cassazione n. 21801/2010, nell’originario ricorso accolto con la sentenza del T.a.r. n. 1318/1987; ricorso che, vittoriosamente, ha rivendicato la legittimità di una delibera che disciplinava anche il più favorevole trattamento economico conseguente al conferimento delle funzioni di direttore amministrativo capo servizio (vedi il citato punto 2) della deliberazione n. 562/1989);

– l’eccezione che invoca la riforma in appello della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 802/2003 va respinta perché inconferente, essendo il presente giudizio – in conseguenza della sentenza della Corte di cassazione n. 21801/2009 e della stessa diffida del ricorrente – circoscritto all’ottemperanza della sentenza di questo T.a.r. n. 1318/1997.

2.2 – Ciò premesso, il ricorso è fondato.

La sentenza di questo T.a.r. n. 1318/1997, passata in giudicato, ha annullato il citato provvedimento del 20 settembre 1990 di cessazione degli effetti della delibera n. 562/1989.

Quest’ultima dunque, per effetto della sentenza del T.a.r., è tornata pienamente efficace, anche nella parte in cui disponeva le conseguenti variazioni stipendiali (vedi il ripetuto punto 2) della deliberazione n. 562/1989), e tale andava considerata dall’Amministrazione.

3. – Il presente ricorso va dunque accolto.

Per l’effetto, va ordinato all’intimata Amministrazione di adottare, "ora per allora", tutte le determinazioni giuridiche ed economiche (queste ultime comprensive del calcolo e della corresponsione degli accessori di legge) conseguenti alla deliberazione n. 562/1989.

Appare congruo a tale fine un termine di giorni 40 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi perché le spese di giudizio siano compensate tra le parti ai sensi dell’articolo 92 del codice di procedura civile, richiamato dall’articolo 26 del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto, ordina all’intimata Amministrazione di adottare, "ora per allora", tutte le determinazioni giuridiche ed economiche (queste ultime comprensive del calcolo e della corresponsione degli accessori di legge) conseguenti alla deliberazione n. 562/1989.

Fissa a tale fine il termine di giorni 40 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Ordina che essa sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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