Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 25-05-2011, n. 20963 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ficato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 15/9/10 il Tribunale di Teramo, visto l’appello di R.L. avverso la sentenza 19/4/10 del Giudice di pace di Giulianova che lo condannava alla pena pecuniaria di Euro 5.000,00 di ammenda (e all’espulsione dal territorio dello Stato) per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis (acc. in (OMISSIS)), disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 e art. 568 c.p.p., comma 5.

L’appello deduceva in primo luogo la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza: nella contestazione la situazione di illegalità del R. derivava dal permesso di soggiorno scaduto senza rinnovo, nella sentenza dal diniego del rinnovo (evidentemente richiesto).

Nel merito chiedeva l’assoluzione perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato: il soggiorno illegale descritto nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 (comma 2, lett. b) come determinante l’espulsione derivando dalla mancata richiesta del rinnovo del permesso dopo la sua scadenza, laddove nel caso il rinnovo era stato chiesto.

Alla pubblica udienza di discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso.

Preliminarmente al merito (per il quale andrà considerata la cronologia dei fatti in relazione alla modifica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter introdotta dalla L. n. 94 del 2009 e la giurisprudenza medio tempore formatasi: v. Cass., sez. 1^, sent. n. 34246 dell’8/7/10, rv. 248342, PG in proc. El Boukahri), va rilevato come l’ordinanza con cui il Tribunale di Teramo ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte non sia conforme al dato normativo: nel caso in esame il Giudice di pace ha applicato nei confronti dello straniero irregolare non solo la pena pecuniaria ma anche l’espulsione dal territorio dello Stato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 1 pertanto, l’imputato poteva (così come ha fatto) proporre appello al Tribunale competente.

In tal senso, in caso analogo, la giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass., sez. 1^, ord. n. 43956 dell’1/12/10, rv. 249075, PG in proc. Amouou), per cui "è appellabile, e non già ricorribile per cassazione, la sentenza del giudice di pace di condanna alla misura dell’espulsione in sostituzione della pena pecuniaria (nella specie per il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato), stante la ratio legis di consentire lo scrutinio nel merito ove siano irrogate sanzioni incidenti sulla sfera di libertà dell’imputato".

L’ordinanza del Tribunale va pertanto annullata senza rinvio e gli atti trasmessi allo stesso Tribunale per il giudizio di appello.
P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza 15/9/10 del Tribunale di Teramo e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per il giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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