T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4719 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, Aiutante E.I., impugna gli atti in epigrafe, che gli hanno negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità:"ipertensione arteriosa con iniziale retinopatia ipertensiva; spondilodiscoartrosi diffusa con discopatie multiple con grave impegno funzionale".

Egli lamenta: " Illegittimità del decreto impugnato e di tutti gli atti presupposti per violazione di legge, eccesso di potere sotto il profilo del totale travisamento dei fatti e degli atti, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, illegittimità derivata, violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 461/2000, violazione ed errata applicazione del decretolegge n. 287/1987 convertito con legge n. 472/1987".

L’Amministrazione si è costituita.

Entrambe le parti hanno depositato documenti e una memoria.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 2 marzo 2011.
Motivi della decisione

1.0 – Il ricorrente, Aiutante E.I., impugna gli atti in epigrafe, che gli hanno negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: "ipertensione arteriosa con iniziale retinopatia ipertensiva; spondilodiscoartrosi diffusa con discopatie multiple con grave impegno funzionale".

Il ricorso è infondato.

1.1 – Il ricorrente lamenta in primo luogo che il decreto impugnato cita soltanto la domanda di riconoscimento in data 30 agosto 1999, e non le altre istanze del marzo 1998 e del marzo 1999. Ma ciò non concreta vizio di legittimità, poiché il provvedimento richiama comunque con sufficiente chiarezza i principali atti pregressi, così consentendo di poter ricostruire l’intera vicenda giuridicofattuale. La censura, pertanto, va respinta.

1.2 – La censura successiva lamenta che i pregressi pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio (l’impugnato parere n. 62372 del maggio 2006, noto al ricorrente; e il parere n. 178 dell’11 settembre 2007, citato nel pure impugnato decreto n. 23/3^ del 21 gennaio 2008 ma non notificato al ricorrente e che questi afferma di non aver conosciuto) sono affetti da genericità ed evidente erronea valutazione dei fatti e degli atti; e sono macroscopicamente illogici e contraddittori. Alla stregua della documentazione proveniente dalla stessa Amministrazione emergerebbe inconfutabilmente che il ricorrente nel corso della sua lunga carriera militare ha svolto compiti gravosi e tali da causare le infermità in argomento.

Anche questa censura è infondata.

Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 62372 del 13 maggio 2006, sul quale fonda il successivo parere n. 178 dell’11 settembre 2007, ha affermato:

– che l’infermità "ipertensione arteriosa con iniziale retinopatia ipertensiva" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, "trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in soggetti con familiarità ipertensiva per probabile errore genetico e conseguente alterazione della punta del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto"; e che "nel determinismo e nel successivo decorso dell’affezione, di natura prettamente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e di disagi descritti che, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante";

– che l’infermità " spondilodiscoartrosi diffusa con discopatie multiple con grave impegno funzionale" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio "in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginee intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti".

Il parere risulta adeguatamente motivato e privo di vizi logici o carenze valutative quanto ad entrambe le patologie del ricorrente, anche con riferimento alla Relazione medicolegale del consulente di parte datata 26 settembre 2006 (allegato n. 13 al ricorso) e formulata proprio per contestare quel parere n. 62372/2006.

Infatti:

– dalla documentazione di causa (vedi in particolare la "copia dei rapporti degli Ufficiali sulle funzioni e sui servizi gravosi svolti dal ricorrente": allegato n. 9 al ricorso) risulta un servizio onorevolmente prestato ma privo di caratteristiche o eventi tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante delle patologie in discorso;

– anche la citata Relazione medicolegale del consulente di parte datata 26 settembre 2006 descrive adeguatamente le caratteristiche delle patologie sofferte dal ricorrente, nonché la eziogenesi di simili affezioni in generale, ma nello specifico non dimostra il rapporto di causaeffetto fra le infermità del ricorrente e il servizio da lui prestato.

1.3 – Da ultimo il ricorrente rileva che il decreto impugnato si è pronunciato esclusivamente sulla domanda volta ad ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per le infermità denunciate; e afferma l’illegittimità del provvedimento per ragioni di diritto intertemporale.

Sarebbe stata soltanto la Commissione medica ospedaliera a doversi pronunciare sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità in esame, non anche il Comitato di verifica per le cause di servizio, poiché sia la istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate sia i relativi pareri medicolegali della Commissione medica ospedaliera di Anzio (del 26 gennaio e del 10 luglio 1999) risalivano ad un periodo anteriore di ben tre anni all’entrata in vigore del Regolamento 29 ottobre 2001, n. 461 ("Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"; pubblicato dalla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 22 gennaio 2002).

Anche quest’ultima censura è infondata, posto che l’art. 18 del D.P.R. n. 461/2001 prevede espressamente che i procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata già presentate all’Amministrazione alla data di entrata in vigore del Regolamento sono definiti "fermo restando quanto previsto dall’articolo 198, comma 1, del codice dell’ordinamento militare" ( decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: n.d.r.) e dall’articolo 11, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 461/2001, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato di verifica; vale a dire ferme restando:

– la competenza della Commissione medica ad effettuare la diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia (art. 198, comma 1 citato);

– la competenza del Comitato ad accertare (così come accertato, con esito negativo, nel caso di specie) la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione (art. 11, comma 1, citato).

Nessun vizio di incompetenza, pertanto, risulta essersi concretato nel caso di specie.

2. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 2.000,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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