T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4718 Esclusioni dal concorso

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a immediata decisione di merito;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

della prospettazione, da parte del difensore del ricorrente, che in caso di ammissione di quest’ultimo con riserva egli, dopo il corso, sarebbe sottoposto ad un nuovo giudizio di idoneità;

Considerato che – a prescindere da ogni altra considerazione – la prospettazione testé esposta, riferendosi ad una possibile pronuncia cautelare, non ha rilievo nella presente fattispecie, in cui il Collegio ha deciso di definire immediatamente il giudizio con sentenza;

Considerato che l’impugnato provvedimento così specifica la causa di non idoneità: "livelli di ansia moderati e tratti di personalità dipendente. Il soggetto ha difficoltà ad affrontare situazioni e rapporti interpersonali caratterizzati da livelli di stress più elevati della norma, nei quali mostra ansia elevata, moderatamente invalidante. D.M. 11 / 3 / 2008, n. 78, articolo 2, comma 1, lettera A), e c); articolo 1, comma 2, allegato B punto 16";

Visto il deposito effettuato dall’Amministrazione in esito al provvedimento istruttorio del T.a.r.;

Considerato che le censure in ricorso risultano infondate, così come di seguito specificato:

– la censura la quale contesta l’esattezza del giudizio di inidoneità ed allega in proposito certificati di parte va respinta perché sebbene il ricorso affermi assenza di ansia da parte del ricorrente "nella gestione della propria quotidianità" tuttavia il ricorrente medesimo non nega che nel corso del colloquio finalizzato al giudizio di idoneità egli abbia manifestato (così come risulta anche dalla istruttoria effettuata dal T.a.r.) "ansia di grado lieve", e che, pure nel colloquio, il ricorrente abbia riferito episodi di ansia legati all’affrontare situazioni in cui è sotto il giudizio altrui; e dunque l’impugnato giudizio risulta privo di gravi vizi logici e/o palesi carenze valutative;

– la censura la quale afferma contradditorietà estrinseca dell’atto impugnato, in considerazione del fatto che il ricorrente presta servizio quale vigile del fuoco volontario, con un servizio temporaneo totale, dal 3 settembre 1997, di oltre 400 giorni, va respinta perché la prestazione di questo servizio non esclude di per sé la causa di inidoneità riscontrata;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo e dell’art. 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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