Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 25-05-2011, n. 20961 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 21/5/09 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza 29/1/08 del Gup del Tribunale di Cagliari che con l’attenuante della provocazione equivalente alla contestata recidiva, la continuazione e la diminuente del rito condannava D.A. alla pena di anni 5, mesi 8 e giorni 20 di reclusione per il reato (in (OMISSIS)) di tentato omicidio in danno di C. A. e di porto ingiustificato di coltello.

Il giudice di appello, nel disattendere la tesi (proposta per la prima volta dall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia) della legittima difesa, almeno putativa (nel senso che il D. avrebbe tolto il coltello dalle mani del C. senza neppure rendersene conto dopo esserne stato colpito in testa con un bastone di ferro), riteneva corretta la valutazione del Gup, che aveva escluso l’esimente osservando che, una volta armato di coltello, il D. non aveva più ragione di difendersi dall’avversario colpendolo furiosamente più volte in profondità e con gravi effetti lesivi (rimanendo inondato dal suo sangue nella mano e nelle scarpe, successivamente – sequestrate dai CC, laddove avrebbe cercato di attribuirlo ad una ferita da se stesso prodottasi, che però, in sede di referto la notte stessa dell’arresto, risultava superficiale e non sanguinante).

In ogni caso le testimonianze raccolte nell’immediatezza dei fatti escludevano tale ricostruzione: la madre e la sorella del C. ( S.A.R. e Co.Ca.), che videro entrambe lo scontro avvenuto in strada tra i due, riferiscono che il coltello era fin dall’inizio nelle mani del D., mentre la fidanzata del C. ( Co.Gi.) riferisce che questi colpì il D. non con un coltello ma con un bastone di ferro raccolto da terra.

In tal senso anche H.D., cognata dell’imputato e madre di quella De.Mi., moglie separata di C.A., che lo zio D.A. a suo dire difendeva (in una sorta di duello rusticano secondo la ricostruzione dei giudici di merito) dalla persecuzione dell’ex marito.

Ricorreva per cassazione il D. con atto a sua firma deducendo:

1) vizio della motivazione sulla ricostruzione dei fatti (quando D. aveva strappato dalla mano di C. il coltello con cui quello minacciava l’ex moglie afferrandola per il collo, la madre e la sorella di costui non erano ancora presenti ed erano sopravvenute quando i due già si fronteggiavano, egli a quel punto con il coltello e C. con una sbarra di ferro con cui lo colpiva);

2) sulla legittima difesa (sussistenti tutti i presupposti della esimente: l’ingiustizia dell’offesa, l’attualità del pericolo anche alla luce dei pregressi comportamenti persecutori del C. nei confronti dell’ex moglie, nipote del D., la necessità della reazione e la proporzionalità della difesa);

3) sulla legittima difesa putativa (errore scusabile, visti i precedenti, sulla sussistenza dei detti requisiti);

4) sull’eccesso colposo (disattesa la dovuta valutazione ex ante);

5) sul ritenuto reato di porto ingiustificato di coltello (vista la propugnata ricostruzione del fatto e la ferita alla mano destra riportata dall’imputato).

Alla pubblica udienza di discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso (nessuno compariva per il ricorrente).

Il ricorso, infondato, va respinto.

Tutti gli argomenti proposti dal ricorrente sono stati valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione del tutto congrua e corretta.

Quanto alla ricostruzione dei fatti, il giudice ha puntualmente osservato come la tesi, che riposa sulla sola asserzione dell’imputato, per cui ad essere inizialmente armato di coltello fosse il C., successivamente disarmato dall’imputato medesimo, è di gran lunga meno attendibile di quella (peraltro confortata dalla deposizione dei testi) per cui il contendente visto armato di coltello alla fine della contesa fosse quello che ne aveva la disponibilità anche all’inizio.

Il dato di fatto è che ad esser visto armato di coltello fu l’accoltellatore D.: il preteso antefatto – in assenza di ogni elemento di conforto – è puramente congetturale. Neppur vero, poi, che le testi intervennero in un momento successivo: la sorella del C. assistette fin dall’inizio allo scontro da una finestra e, quanto alla madre, la stessa fidanza del D. ( C. G., che era in sua compagnia) afferma che era la donna era presente durante la colluttazione.

E la stessa Co.Gi., nel riferire che il C. aggredì il fidanzato con un bastone di ferro raccolto per terra, non ebbe mai a dire che D. tolse all’altro di mano un coltello.

In tal senso anche la H. (cognata dell’imputato e madre di quella De.Mi. in cui difesa D.A. interveniva).

Fermo quanto sopra, con argomento altrettanto corretto e puntuale il giudice osserva come in ogni caso, una volta armato di coltello, il D. non aveva molto da temere dall’altro, non in condizione di nuocere seriamente col bastone di ferro raccattato da terra, e l’aveva invece aggredito, affondando i colpi ed infierendo sull’avversario.

Ciò vale anche per la legittima difesa putativa e l’eccesso colposo, l’una e l’altra ipotesi (genericamente fondate sui precedenti tra le parti) richiedendo la presenza di elementi fattuali (fuorvianti nella rappresentazione della realtà o nella misura della reazione ad essa) che nel caso in esame, caratterizzato da un soggetto che apre le ostilità armato di coltello a fronte di un avversario provvisto di un’arma di fortuna, non si ravvisano.

Le considerazioni che precedono sulle modalità del fatto valgono anche per il reato di porto ingiustificato di coltello (il giudice di merito si sofferma anche sulla modestia della ferita, superficiale e non sanguinante, refertata al palmo della mano destra del D. la notte stessa del suo arresto).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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