T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4716 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il Capitano di Fregata M.S. ha impugnato – ritenendola illegittima sotto più profili – la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2005.

Il soggetto in questione si duole, precipuamente, del fatto che i titoli – e, più in generale, i precedenti di carriera – che connotano il suo curriculum professionale siano stati (in assoluto: e in rapporto a quelli dei controinteressati originariamente intimati) inadeguatamente valutati dalla competente Commissione ministeriale. (Le cui determinazioni, per di più, sarebbero state assunte a conclusione di un procedimento caratterizzato da alcuni vizi di natura formale).

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 13.4.2011 (in cui si è preso atto che lo S. ha provveduto, come ordinatogli, alla regolare integrazione del contraddittorio), il Collegio – trattenuto il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) in decisione – ne constata l’intrinseca fondatezza.

Se – invero – buona parte di quanto sostenuto (rectius: lamentato) dallo S. non appare condivisibile: in quanto

a) la documentazione caratteristica dell’interessato non evidenzia un livello cosi macroscopicamente ottimale dei precedenti di carriera dell’Ufficiale scrutinato da palesare con immediatezza l’assoluta inadeguatezza del punteggio assegnato ad esprimere il grado di tale livello;

b) lo S. (in particolare) non è sempre stato destinatario (come richiesto dalla, ormai consolidata, giurisprudenza formatasi sul punto) di citazioni di apprezzamento e/o compiacimento;

c) "in subjecta materia" (caratterizzata dal fatto che i giudizi quali quello di cui trattasi devono esser formulati in senso assoluto: e non in termini comparativi), la valutazione dei singoli titoli non ha – ai fini della compiutezza delle determinazioni finali – una vera e propria autonomia: dovendo, tutti gli elementi, esser considerati nel loro insieme (di modo che la mancanza di uno o più requisiti, da parte degli aspiranti alla promozione, può largamente esser supplita – nei confronti di altri parigrado – dall’entità di titoli diversi: apprezzati come equivalenti, o plusvalenti, nell’ambito di un giudizio complessivo e indivisibile);

se, a voler esser ancora più specifici (nella confutazione delle asserzioni attoree)

d) i titoli accademici non possono assumersi, da soli, quali elementi determinanti ai fini dell’avanzamento (dato che la valenza del profilo culturale ed intellettuale di un candidato dipende – più che da essi – dall’effettiva profondità, ampiezza ed organicità del patrimonio di informazioni e cognizioni possedute: e – soprattutto – dalla capacità di farne un sapiente ed appropriato utilizzo, in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo di appartenenza ed all’affidamento che può derivarne – in termini di efficienza – per l’Amministrazione interessata);

e) il giudice amministrativo, pena la violazione del basilare principio organizzativo della "tripartizione dei Poteri", non può neppure quantificare l’importanza degli incarichi ricoperti dai vari Ufficiali (che, del resto, non è – di per se – attributiva di speciali capacità);

f) le stesse benemerenze non rivestono, qui, un peso decisivo: non foss’altro perché trovano giustificazione nell’accidentalità sottesa al procedimento volto al loro conferimento;

g) lo S. ha conseguito, nei Corsi da lui frequentati, risultati che non possono certo definirsi "di spicco": e che, comunque, non sono migliori – nel loro insieme – di quelli ottenuti dai suoi contendenti;

h) questi ultimi (che hanno svolto, anch’essi, compiti istituzionali prestigiosi ed impegnativi) sono, senz’altro, Ufficiali di grande caratura professionale (quanto meno pari – soprattutto sotto il fondamentale profilo dell’attitudine ad assolvere alle più elevate funzioni, connesse al grado superiore – a quella del ricorrente),

non ci si più esimere dal rilevare (e, sotto questi particolari profili, le argomentazioni attoree colgono – come si suol dire – "nel segno")

che, in merito al servizio prestato dal ricorrente presso il "COI" (organo interforze dell’area tecnicooperativa), non risulta esser stato consultato – come, invece, avrebbe dovuto avvenire: e com’è, infatti, avvenuto (ex art.12 comma 7, del d.lg. n.490/97) per altri scrutinati – il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa;

che (e una simile circostanza è obiettivamente incomprensibile) determinati soggetti (poi promossi) sono stati gratificati di un punteggio superiore a quello ottenuto dal ricorrente nonostante avessero riportato (ad esempio, ma non solo, per quel che concerne le "qualità culturali ed intellettuali") – dei giudizi identici a quello attribuito al ricorrente stesso;

che, sul libretto matricolare dello S., non risultano esser stati trascritti – e non hanno, pertanto (ed evidentemente), potuto esser valutati dalla competente Commissione ministeriale – alcuni incarichi da lui ricoperti. (Quale, tra gli altri, quello di Comandante della "Capitaneria" di Porto Torres e quello di CapoSezione "Demanio" presso lo Stato Maggiore della Marina).

Le riscontrate (e denunciate) irregolarità (anche a volerle considerare di natura esclusivamente formale) sono certamente tali da inficiare la legittimità dell’impugnato giudizio di avanzamento (che dovrà, chiaramente, esser riformulato: "ora per allora") e da determinarne il conseguente annullamento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 3000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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