Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 25-05-2011, n. 20959

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 24/11/09 il Tribunale di Bologna assolveva K. A. – perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato – dal delitto p. e p. dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, (alla richiesta di ufficiali di pubblica sicurezza il K., cittadino del Burkina Faso e solo successivamente identificato a mezzo di rilievi fotosegnaletici, non esibiva, senza giustificato motivo, un valido documento di riconoscimento nè il permesso di soggiorno: in Bologna, l’11/8/08).

Il giudice riteneva la norma incriminatrice abrogata dalla successiva L. 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore l’8/8/08, e ciò in forza dell’introdotta congiunzione "e" al posto della precedente disgiunzione "o" tra l’oggetto della possibile richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza: il passaporto (o documento analogo) e (non più o) il permesso di soggiorno (o documento analogo).

Ne conseguiva secondo il giudice di merito che destinatario dell’obbligo di esibizione poteva essere solo lo straniero regolarmente soggiornante in Italia e non (come nel caso) il clandestino.

Ricorreva per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Bologna, deducendo violazione di legge penale per errata applicazione della medesima: premesso che le S.U. della Cassazione (sentenza n. 45801 del 27/11/03) avevano già interpretato la norma (previgente) nel senso che ai fini identificativi era indifferente che lo straniero si trovasse regolarmente o meno nel territorio dello Stato, l’interpretazione data dal giudice alla nuova formulazione della norma era da ritenersi aberrante, portando a punire più severamente, nelle medesime condizioni, lo straniero regolare rispetto a quello irregolare, che finirebbe per rispondere solo dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 10 bis della stessa normativa.

Chiedeva l’annullamento.

Alla pubblica udienza di discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso.

La decisione del ricorso deve tener conto della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, che in data 24/2/11 (in proc. Pm c/o Alacev Pavel) ha dato soluzione affermativa al quesito "se la modificazione dell’art. 6, comma 3, D.LGS. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera dell’art. 1, comma 22, lett. h, L. 15 luglio 2009, n. 94, abbia circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari irregolari.

Alla luce dell’autorevole pronuncia il ricorso è pertanto infondato.
P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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